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Sentenza

Sentenza del 20/09/2021 n. 1111 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - Società controllata - Royalities marchio - Attività di commercializzazione esclusiva - Unicità soggetto economico - Non configurabile - Presunzione inesistenza - Non sussiste - Deducibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla deducibilità fiscale delle somme corrisposte a titolo di royalties dalla società italiana alla società francese titolare del marchio commercializzato (importo royalties anno 2011 € 324.289) e sulla detrazione IVA connessa (quota IVA contestata € 66.437). L'Amministrazione ha disconosciuto la deducibilità sostenendo che la società italiana era stata costituita con lo scopo esclusivo di distribuire i prodotti della capogruppo e che le royalties non sarebbero dovute; la contribuente ha invece dedotto i canoni come costi inerenti all'esercizio dell'impresa

La decisione

La Commissione d'appello (in totale riforma della sentenza di primo grado) ha accolto l'appello della contribuente e ha integralmente annullato l'avviso di accertamento n. THH035E02XXX/2016 relativo al 2011. Ha ritenuto legittima la deducibilità delle royalties versate alla controllante francese sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, assorbendo l'appello incidentale dell'Agenzia in relazione alla detraibilità dell'IVA. La Commissione ha stabilito che il collegamento societario e l'esclusiva commerciale non costituiscono di per sé presunzione di fittizietà dell'operazione: l'onere di provare la non inerenza o l'incongruità grava sull'Amministrazione e non è stato assolto. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del contribuente, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri e accessori di legge

Norme richiamate

  • DPR 633/1972

    art. 17, comma 2, dpr 633/1972

    La questione IVA è connessa alla registrazione delle fatture senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2; nel caso la Commissione ha assorbito la contestazione dell'Amministrazione confermando la detraibilità/registro corretto in relazione all'operazione contestata

  • Trattato CE

    articoli 6 e 52 del Trattato CE

    Richiamati i principi di non discriminazione e di diritto di stabilimento: un trattamento fiscale che escluda la deducibilità delle royalties pagate a una controllante con sede in altro Stato membro sarebbe discriminatorio rispetto ad analoghi pagamenti tra soggetti domiciliati nello stesso Stato e limiterebbe il diritto di stabilimento

  • Corte di Giustizia UE

    C-270/83 (sentenza 28.01.1986)

    La giurisprudenza comunitaria tutela la libertà di stabilimento e vieta disposizioni fiscali che, di fatto, ostacolino la scelta della forma giuridica in un altro Stato membro; ciò supporta l'ammissibilità della deduzione di costi per operazioni tra società collegate intra-UE

  • Cassazione

    sent. 4764/2001; citate anche sent. 7881/2016, 450/2018, 5645/2020

    La Corte di Cassazione ha affermato che i pagamenti tra società del gruppo non sono automaticamente esclusi dalla deducibilità; l'eventuale contestazione può riguardare la sola congruità/inerenza del costo e richiede adeguata prova da parte dell'Amministrazione

  • CTR Emilia Romagna

    CTR Emilia Romagna 149/2008

    Giurisprudenza regionale favorevole al riconoscimento della deducibilità di royalties tra società collegate, richiamata a supporto della tesi del contribuente

  • Linee guida OCSE

    par. 6.11 delle linee guida OCSE

    Richiamato il principio secondo cui operazioni fra parti correlate devono essere valutate in base al principio di libera concorrenza (arm's length); la prova della congruità può essere fornita tramite criteri e documentazione economico-tributaria

Massime di principio

  • Il pagamento di royalties dalla controllata alla controllante è deducibile se è effettivamente inerente all'attività e congruo: la mera esistenza di un rapporto di controllo o di esclusiva non costituisce prova automatica di fittizietà.
  • L'onere di provare la non inerenza o l'incongruità del costo grava sull'Amministrazione finanziaria; occorre una contestazione fondata e documentata (es. assenza di contratto di licenza, importo manifestamente sproporzionato, mancata prestazione del servizio/uso del bene immateriale).
  • Occorre valutare le operazioni tra parti correlate secondo il principio dell'arm's length (linee guida OCSE): la verifica della congruità può richiedere studi di transfer pricing, confronti di mercato e documentazione contrattuale.
  • Il diritto comunitario (libertà di stabilimento e non discriminazione) impedisce trattamenti fiscali che escludano la deducibilità dei costi solo perché la controparte ha sede in un altro Stato UE; attenzione alle possibili implicazioni di conformità al diritto UE.
  • In caso di pianificazioni o rapporti contrattuali intergruppo (es. esclusiva di distribuzione), è consigliabile formalizzare contratti di licenza, dimostrare l'effettivo utilizzo del marchio/prodotto e documentare il valore economico delle royalties per contrastare contestazioni.
  • Se si è nella posizione del contribuente, conservare e produrre documentazione contrattuale, prove di utilizzo effettivo del marchio, analisi di mercato/transfer pricing e fatture regolari riduce il rischio di disconoscimento; se si è Amministrazione, serve prova concreta per contestare congruità/inerenza.

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