Sentenza n. 1972/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento in dara 7 aprile 2026 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato a favore della ricorrente l’importo del contributo per la retta da sostenere presso la Casa di Riposo C.S.A -OMISSIS-; - degli articoli 5 e 8 del «Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di -OMISSIS- a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nella parte in cui prevede di determinare, sia in punto di an che di quantum, la capacità contributiva dell’assistita in violazione del criterio ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, nonché dell’articolo 18 dello stesso Regolamento nella parte in cui demanda alla Giunta comunale il compito di individuare il valore (importo) della retta di riferimento di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane; - della Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 24 febbraio 2026 laddove, in attuazione del sopra citato articolo 18 del predetto Regolamento ha stabilito in € 65,00 al giorno l’importo della retta di riferimento di cui all’articolo 8 dello stesso; nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS- a rideterminare la quota di compartecipazione della ricorrente alla retta per l’inserimento nella struttura ove risulta attualmente ospitata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale del 7 aprile 2026 relativa all’integrazione della retta per l’anno 2026, unitamente agli artt. 5, 8 e 18 del regolamento comunale e alla deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 24 febbraio 2026, che fissava in € 65 al giorno la retta di riferimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 7 aprile 2026 concernente il contributo per la retta della struttura residenziale in cui era ospitata, chiedendone l’annullamento e la rideterminazione della propria quota di compartecipazione. Ha contestato anche gli artt. 5 e 8 del regolamento comunale nella parte in cui disciplinavano la determinazione della sua capacità contributiva in modo asseritamente non conforme al criterio ISEE previsto dal d.P.C.M. n. 159/2013, nonché l’art. 18 del regolamento e la deliberazione di Giunta che aveva fissato in € 65 al giorno la retta di riferimento. Il testo riferisce che il ricorso era fondato su molteplici censure, ma non ne specifica ulteriormente il contenuto.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha annullato in autotutela l’atto originario con provvedimento dell’11 agosto 2026 e ha rideterminato la quota di integrazione comunale in € 15.046,17, dichiarando di applicare i criteri della normativa statale vigente e tenendo conto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5215/2026 e n. 5216/2026. La ricorrente, preso atto della nuova determinazione, ha chiesto la cessazione della materia del contendere; il Comune ha invece domandato l’improcedibilità. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulle censure originarie né dichiarare cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese e liquidato i compensi del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in motivazione, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Alla luce del provvedimento con cui il Comune di -OMISSIS- ha annullato il provvedimento che aveva stabilito la quota di compartecipazione comunale al costo per la retta socio-alberghiera, decidendo con ulteriore atto di rideterminare «il contributo richiesto sulla base dei criteri previsti dalla normativa statale vigente», al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente all’annullamento dell’atto impugnato e alla sua sostituzione con una nuova determinazione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
A tale riguardo, il Collegio ritiene congruo - in relazione alla natura e al valore della controversia (determinato nella differenza tra la retta annuale della struttura alberghiera e l’ISEE della ricorrente), all’impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata e tenuto conto che l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, determinare la somma spettante all’avvocato Giovanni Maturi in complessivi -OMISSIS-00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati; la loro liquidazione tiene conto, secondo il caso concreto, della natura e del valore della controversia, dell’impegno professionale e dell’attività processuale svolta.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla l’atto impugnato e lo sostituisce con una nuova determinazione che rimuove l’assetto contestato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se viene meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia.
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