Ordinanza n. 13615/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati col ricorso, disponendo l'ammissione del ricorrente nella graduatoria con il punteggio corretto di 177,2 punti - o del maggiore e/o minore punteggio determinato di giustizia, con ogni effetto utile, inclusa l'immissione in ruolo, ove spettante; - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in quanto del tutto illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge; - con vittoria di spese e onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria concorsuale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la propria ammissione in graduatoria con il punteggio corretto di 177,2 punti, o con il diverso punteggio ritenuto di giustizia, chiedendo altresì ogni conseguente effetto utile, inclusa l'immissione in ruolo ove spettante. La contestazione riguarda il punteggio attribuito secondo le voci previste dalla lex specialis del concorso. In particolare, il ricorrente prospetta la necessità di rettificare la valutazione del voto di laurea e di riconoscere come valutabile il titolo di servizio consistente nell'insegnamento continuativo della religione cattolica per almeno un anno, prestato dall'anno scolastico 2007-2008 al 31 ottobre 2012. Il testo non riporta analiticamente i motivi di legittimità articolati nel ricorso né le difese delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha riservato ogni valutazione in rito e nel merito. Ritenendo necessario acquisire elementi istruttori per decidere, ha ordinato all'Amministrazione di depositare una relazione motivata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La relazione dovrà indicare: il punteggio effettivamente attribuito al ricorrente per ciascuna voce prevista dalla lex specialis; il punteggio eventualmente spettante considerando la rettifica del voto di laurea e la valutabilità del titolo di servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica; la posizione che il ricorrente assumerebbe in graduatoria applicando tali criteri. È stata fissata per il 23 marzo 2027 una nuova udienza pubblica per la trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia relativa alla corretta attribuzione del punteggio concorsuale dipende da dati valutativi e comparativi non sufficientemente documentati, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione motivata dell'amministrazione, riservando ogni valutazione sulle questioni processuali e di merito.
- In una controversia sulla graduatoria concorsuale, l'istruttoria può essere indirizzata a verificare sia il punteggio analiticamente attribuito per ciascun titolo sia il punteggio derivante dalla diversa valutazione dei titoli controversi, nonché la conseguente posizione del candidato in graduatoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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