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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 4397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Sanzioni - Omesso versamento - Fatto imputabile a terzi - Non punibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità sanzionatoria del contribuente è stata esclusa, perché l'omesso versamento era riconducibile al comportamento illecito del consulente, che aveva trattenuto le somme ricevute. La denuncia del consulente all'autorità giudiziaria è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la non imputabilità del fatto al contribuente, senza necessità di soddisfare anche le condizioni previste per la sospensione del ruolo dalla legge n. 423 del 1995.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente non aveva eseguito il pagamento delle imposte perché il consulente incaricato, dopo aver ricevuto le somme necessarie, le aveva indebitamente trattenute senza effettuare i versamenti. La questione riguardava quindi l'imputabilità dell'omissione e la possibilità di escludere la responsabilità del contribuente quando l'inadempimento dipende dal comportamento fraudolento o illecito di un terzo. È stato ritenuto rilevante che il contribuente avesse denunciato il consulente all'autorità giudiziaria. Non sono stati considerati necessari, ai fini della non punibilità, gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 1 della legge n. 423 del 1995 per la sospensione della riscossione del ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 472 del 1997

    La violazione non è punibile quando il mancato adempimento dipende da fatto denunciato all'autorità giudiziaria e imputabile esclusivamente a un terzo, come il consulente che abbia trattenuto indebitamente le somme destinate al pagamento delle imposte.

  • Art. 1, legge n. 423 del 1995

    La disposizione disciplina la sospensione della riscossione del ruolo in determinate situazioni, ma i relativi ulteriori requisiti non sono necessari per ottenere la non punibilità prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Massime di principio

  • Il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni per omesso versamento quando dimostra che le somme erano state effettivamente consegnate a un intermediario o consulente per il pagamento e che l'omissione è dipesa esclusivamente dall'illecito comportamento di quest'ultimo.
  • È essenziale denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e conservare la documentazione che provi la consegna delle somme, l'incarico conferito e l'effettiva destinazione al pagamento delle imposte.
  • La responsabilità del contribuente non è esclusa per il solo fatto di aver incaricato un professionista: occorre dimostrare l'assenza di colpa propria e il nesso diretto tra la condotta del terzo e il mancato versamento.
  • La non punibilità per causa imputabile a terzi è distinta dalla sospensione della riscossione del ruolo; pertanto, non devono necessariamente ricorrere tutti i presupposti previsti dalla legge n. 423 del 1995.
  • La regola opera in presenza di circostanze concrete e documentate e non costituisce una generale esenzione per gli errori o le negligenze del consulente.

Testo integrale

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