Sentenza del 05/05/2016 n. 2893 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Decreti ingiuntivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che ai decreti ingiuntivi si applica il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Pertanto, se il decreto ingiuntivo riguarda un credito soggetto a IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale. Nel caso esaminato, relativo a un finanziamento bancario, la pretesa di applicare l'imposta proporzionale è stata quindi esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta di registro a un decreto ingiuntivo relativo a un finanziamento bancario. È stato invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986: quando il credito oggetto del decreto è soggetto a IVA, non può essere applicata anche l'imposta di registro in misura proporzionale, poiché la disciplina IVA prevale.
Norme richiamate
Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
La norma evita la doppia imposizione, stabilendo la prevalenza dell'IVA sull'imposta di registro quando l'operazione o il credito è soggetto a IVA. In tal caso, il provvedimento giudiziario sconta l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo ha a oggetto un credito soggetto a IVA, l'imposta di registro deve normalmente essere applicata in misura fissa, in virtù del principio di alternatività previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
- La natura del credito sottostante è determinante: non è sufficiente considerare il solo provvedimento giudiziario, ma occorre verificare se l'operazione economica cui il credito si riferisce è imponibile ai fini IVA.
- L'imposta di registro proporzionale non deve duplicare la tassazione già realizzata tramite l'IVA; la ratio della disciplina è evitare una doppia imposizione sulla medesima operazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra crediti soggetti a IVA, per i quali opera l'imposta di registro fissa, e crediti non soggetti a IVA, per i quali può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale.
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