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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che confermava la custodia cautelare in carcere (misura applicata dal GIP) per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva: (i) perdita di efficacia della misura e inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti richiesti (art. 309 e 291 c.p.p.); (ii) mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni rilevanti (in particolare decreto del 15/6/2022); (iii) difetto di motivazione e insufficienza delle risultanze per ritenere integrata l'associazione (mancanza di affectio societatis, organizzazione stabile e ruoli distinti); (iv) vizi di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio ex art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile anche la memoria depositata dalla Procura territoriale (non ricorrente). Sul merito processuale, la Corte ha richiamato che le eccezioni sulla mancata trasmissione degli atti o sull'inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere tempestivamente sollevate davanti al giudice del riesame e adeguatamente specificate (quali atti mancanti e loro rilevanza): non essendolo state, le censure risultano inammissibili. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari: sono stati valorizzati elementi sintomatici di organizzazione e permanenza del vincolo (ruoli nell'attività, disponibilità di garage per deposito, conteggi di cessioni, uso di autovetture/utenze dedicate, cassa comune, linguaggio simbolico nelle comunicazioni, rimproveri e compiti assegnati), e la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati indicati nell'art. 275 comma 3 c.p.p. ha retto alla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: richiede l'esistenza di un accordo stabile, con organizzazione e ripartizione di compiti finalizzati a una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 73; la prova può desumersi anche da facta concludentia e modalità esecutive ripetute.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie dei singoli reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, che costituiscono i delitti 'fine' eventualmente compresi nel programma associativo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio della gravità indiziaria necessario per le misure cautelari; ai fini cautelari bastano indizi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio) che giustificano la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate sia il pericolo di reiterazione sia l'inquinamento probatorio.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i reati ivi indicati (tra cui l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione dell'esistenza delle esigenze cautelari, superabile solo con elementi contrari specifici e concreti.

  • art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

    Regole sulla trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte precisa che eventuali doglianze per mancata trasmissione devono essere tempestivamente sollevate davanti al giudice del riesame e adeguatamente documentate, pena l'inammissibilità in Cassazione.

  • art. 291, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di documentazione degli atti a corredo di misure cautelari; la mancata trasmissione di atti rilevanti può comportare l'acquisizione da parte del giudice a garanzia della difesa, ma la censura va proposta nei modi e termini previsti.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Regime delle memorie delle parti: la Corte ricorda che solo le parti ricorrenti hanno legittimazione piena a presentare memorie in Cassazione; memorie di uffici PM territoriali non ricorrenti sono ammesse solo tramite la Procura generale presso la Corte di cassazione.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Disciplina la legittimazione del Pubblico Ministero; la Corte osserva che la Procura territoriale che non è ricorrente non può acquisire il ruolo di 'parte' in Cassazione con memorie dirette.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il Collegio dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente, salvo diversa valutazione di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla mancata trasmissione di atti o sulla presunta inutilizzabilità di intercettazioni devono essere sollevate tempestivamente davanti al giudice del riesame e specificare quali atti mancano e perché sono determinanti; se non sollevate in tempo, risultano inammissibili in Cassazione.
  • In ipotesi con più indagati/imputati, la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame può ritenersi ottemperata anche se effettuata in altra procedura analoga, purché sia indicata l'esatta procedura di riferimento e gli atti siano effettivamente reperibili e consultabili dal giudice.
  • La valutazione cautelare è basata su gravità indiziaria (elementi probatori provvisori e dinamici) e non richiede la prova piena: elementi convergenti (ruoli distinti, ripetitività delle cessioni, disponibilità di locali/veicoli/utenze dedicate, cassa comune, linguaggio simbolico) possono giustificare la misura per associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • Per i reati indicati dall'art. 275 c.p.p. (fra cui art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; la difesa deve apportare elementi concreti e specifici per confutare tale presunzione.
  • Le memorie o contributi di uffici del Pubblico Ministero territoriali in Cassazione sono ammissibili solo nei modi che rispettano la regola della rappresentanza unitaria dalla Procura generale presso la Corte di cassazione; un ufficio territoriale non ricorrente non può intervenire direttamente come parte in Cassazione.
  • Quando si contestano intercettazioni, la difesa deve indicare puntualmente quali conversazioni si ritengono inutilizzabili e dimostrare il loro impatto decisivo sulla motivazione del provvedimento cautelare; censure generiche sull'intero materiale sono inammissibili.

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