Cassazione Penale, Sentenza n. 21270/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere per il rinvenimento di hashish. Denunciava violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il provvedimento si era fondato su informazioni errate: a) il KASSAMA sarebbe stato titolare di permesso di soggiorno ancora valido al momento del fatto; b) egli avrebbe avuto una dimora stabile e idonea (con indicazione di un’abitazione a Ravenna) tale da rendere applicabile la misura degli arresti domiciliari. In sostanza si chiedeva che la Corte rilevasse un travisamento dei dati processuali riguardo la regolarità amministrativa e l'esistenza di un luogo idoneo per la misura domiciliare, con conseguente inadeguatezza della custodia cautelare adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in massima parte, una diversa valutazione dei fatti e non la denunciata violazione di specifiche norme di legge né la dimostrazione di una manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la scelta della custodia cautelare in ragione della concreta probabilità di reiterazione delittuosa, desumibile dai precedenti specifici (anche per stupefacenti) e dalle modalità della condotta, nonché dalla mancata prova dell'idoneità e stabilità di un luogo dove applicare gli arresti domiciliari. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ex art.28 Reg. esec.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento ai criteri di adozione della misura cautelare; la Corte sottolinea che per la cassazione è necessario denunciare violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla scelta della misura coercitiva più adeguata; la Corte conferma che il giudice di merito può optare per la custodia in carcere se le misure non detentive risultano inidonee a prevenire il pericolo di recidiva, sulla base di una motivazione congrua e di valutazioni prognostiche fondate su elementi concreti (precedenti, modalità del fatto, personalità).
art. 28 Reg. esec.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità; la sentenza dispone l'inoltro degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è una sede per rivedere libremente la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: i ricorsi che propongono una diversa ricostruzione delle circostanze sono inammissibili se non sono accompagnati dalla censura di specifiche violazioni di legge o dalla dimostrazione di manifesta illogicità della motivazione.
- Per giustificare la custodia cautelare, il giudice può fondarsi su una prognosi di pericolo di recidiva desumibile da elementi concreti quali precedenti specifici, modalità esecutive del fatto e contesto criminale, anche in assenza di una specifica occasione imminente di delinquere.
- L'esistenza di un permesso di soggiorno o di una residenza anagrafica non esclude automaticamente la custodia cautelare: ai fini degli arresti domiciliari è necessaria la prova di un luogo effettivamente idoneo e stabile e di condizioni che rendano applicabile la misura (es. disponibilità reale dell'abitazione, idoneità e autodisciplina), onere che grava sulla difesa quando la censura riguarda tale aspetto.
- Per essere ammesso in cassazione un ricorso contro misure cautelari personali è necessario indicare in modo specifico e motivato il vizio di diritto o la manifesta illogicità; censure generiche o prive di confronto argomentato con la decisione impugnata verranno dichiarate inammissibili.
- Nel valutare l'adeguatezza delle misure cautelari il giudice deve bilanciare proporzionalità e prevenzione della recidiva: la misura meno afflittiva è preferibile se effettivamente idonea, ma se si dimostra l'inidoneità di misure non detentive (per esempio per carenza di luogo idoneo o per la personalità dell'indagato) può essere legittimamente disposta la custodia in carcere.
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