Cassazione Civile, Ordinanza n. 09413/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due atti di contestazione di sanzioni irrogate per gli anni 2009 e 2010. Gli atti erano stati emessi nei confronti di un commercialista, ritenuto coautore delle violazioni contestate a una società e a un soggetto indicato come interponente e amministratore di fatto della stessa, in relazione a una presunta interposizione fittizia della società. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione valorizzando elementi presuntivi tratti dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. In cassazione il ricorrente aveva dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. sulle dichiarazioni confessorie; nullità della sentenza per motivazione illogica/apparente e omesso esame di documenti; violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 9 d.lgs. 472/1997; nullità per omessa motivazione sull’art. 7 d.l. 269/2003; violazione di norme in tema di motivazione degli atti tributari e di validità degli avvisi/atti impositivi. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di avere pagato integralmente il debito, con notifica della rinuncia all’Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata al controricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha affermato che la rinuncia al ricorso, non avendo natura accettizia, produce l’estinzione del procedimento senza necessità di accettazione della controparte; l’eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese. In considerazione della ratio della definizione agevolata, la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
richiamato come base normativa per la contestazione delle sanzioni al soggetto ritenuto coautore delle violazioni tributarie
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla qualificazione di interponente e alla riferibilità dell’attività di impresa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi di censura sulla motivazione e sull’omesso esame di prove
art. 2730 c.c.
dedotto come violato in tema di confessione
art. 2735 c.c.
dedotto come violato in tema di confessione giudiziale e stragiudiziale
art. 2727 c.c.
dedotto come violato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
dedotto come violato in tema di presunzioni semplici e gravità, precisione e concordanza
art. 2697 c.c.
dedotto come violato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 7 del d.l. n. 269/2003
dedotto come norma non applicata dalla CTR secondo il ricorrente
art. 7 della legge n. 212/2000
richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
art. 3 della legge n. 241/1990
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di motivazione/validità degli atti IVA
art. 390 c.p.c.
ritenuto applicabile alla rinuncia al ricorso notificata alla controparte, idonea a produrre estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia non accettata
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
richiamato quale base della definizione agevolata (rottamazione-quater) che ha determinato la rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla parte controricorrente, produce l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- L’accettazione della controparte incide esclusivamente sulla regolazione delle spese, non sulla produzione dell’effetto estintivo della rinuncia.
- Quando la rinuncia è collegata a una definizione agevolata del debito, la Corte può compensare le spese tenendo conto della ratio deflattiva della procedura.
- In presenza di rinuncia efficace, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l’estinzione del processo.
- Le censure relative a violazione di legge, motivazione apparente e valutazione delle prove restano assorbite ove intervenga rinuncia rituale al ricorso.
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