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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09413/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di due atti di contestazione di sanzioni irrogate per gli anni 2009 e 2010. Gli atti erano stati emessi nei confronti di un commercialista, ritenuto coautore delle violazioni contestate a una società e a un soggetto indicato come interponente e amministratore di fatto della stessa, in relazione a una presunta interposizione fittizia della società. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione valorizzando elementi presuntivi tratti dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. In cassazione il ricorrente aveva dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. sulle dichiarazioni confessorie; nullità della sentenza per motivazione illogica/apparente e omesso esame di documenti; violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 9 d.lgs. 472/1997; nullità per omessa motivazione sull’art. 7 d.l. 269/2003; violazione di norme in tema di motivazione degli atti tributari e di validità degli avvisi/atti impositivi. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di avere pagato integralmente il debito, con notifica della rinuncia all’Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata al controricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha affermato che la rinuncia al ricorso, non avendo natura accettizia, produce l’estinzione del procedimento senza necessità di accettazione della controparte; l’eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese. In considerazione della ratio della definizione agevolata, la Corte ha disposto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come base normativa per la contestazione delle sanzioni al soggetto ritenuto coautore delle violazioni tributarie

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla qualificazione di interponente e alla riferibilità dell’attività di impresa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i motivi di censura sulla motivazione e sull’omesso esame di prove

  • art. 2730 c.c.

    dedotto come violato in tema di confessione

  • art. 2735 c.c.

    dedotto come violato in tema di confessione giudiziale e stragiudiziale

  • art. 2727 c.c.

    dedotto come violato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    dedotto come violato in tema di presunzioni semplici e gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    dedotto come violato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 7 del d.l. n. 269/2003

    dedotto come norma non applicata dalla CTR secondo il ricorrente

  • art. 7 della legge n. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria

  • art. 3 della legge n. 241/1990

    richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di motivazione/validità degli atti IVA

  • art. 390 c.p.c.

    ritenuto applicabile alla rinuncia al ricorso notificata alla controparte, idonea a produrre estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia non accettata

  • art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022

    richiamato quale base della definizione agevolata (rottamazione-quater) che ha determinato la rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla parte controricorrente, produce l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
  • L’accettazione della controparte incide esclusivamente sulla regolazione delle spese, non sulla produzione dell’effetto estintivo della rinuncia.
  • Quando la rinuncia è collegata a una definizione agevolata del debito, la Corte può compensare le spese tenendo conto della ratio deflattiva della procedura.
  • In presenza di rinuncia efficace, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l’estinzione del processo.
  • Le censure relative a violazione di legge, motivazione apparente e valutazione delle prove restano assorbite ove intervenga rinuncia rituale al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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