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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del nulla osta n. -OMISSIS-, emesso e notificato il 13 aprile 2026 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia

Giustizia amministrativa202600585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto, rappresentando la propria situazione lavorativa. Dalla documentazione depositata risultano la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato efficace fino al 31 agosto 2026, l’effettivo svolgimento del rapporto e la corresponsione della retribuzione, comprovata dalle buste paga e dalle distinte dei bonifici.

La decisione

Il TAR ha ritenuto documentata l’esistenza e l’effettività del rapporto di lavoro e, nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l’interesse del cittadino straniero a non subire provvedimenti espulsivi e a poter continuare a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la trattazione di merito all’udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione della stipulazione e dell’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, nonché della corresponsione della retribuzione, costituisce elemento rilevante nella valutazione della domanda di sospensione di un diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse del cittadino straniero a non subire provvedimenti espulsivi e a proseguire l’attività lavorativa sul territorio nazionale, quando tale attività risulti concretamente documentata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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