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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Locazione a "tour operator" di case mobili su piazzole di terzi - Non costituisce attività turistica ricettiva - Applicazione dell'aliquota ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'aliquota IVA applicabile alla concessione in locazione di case mobili collocate su piazzole di proprietà di terzi e date in uso a un tour operator. La società sosteneva, o comunque contestava, l'applicazione dell'aliquota ordinaria, ritenendo rilevante il collegamento dell'operazione con l'attività turistico-ricettiva svolta dal tour operator. Il punto decisivo è stabilire se la locazione delle case mobili costituisca direttamente una prestazione turistico-ricettiva agevolata oppure una mera locazione di beni tra soggetti economici.

La decisione

È stata ritenuta applicabile l'aliquota IVA ordinaria. L'aliquota ridotta riguarda le prestazioni rese direttamente ai clienti delle strutture turistico-ricettive. La società proprietaria, invece, si limita a concedere in locazione le case mobili al tour operator, senza fornire direttamente ai turisti una prestazione ricettiva. Il fatto che il tour operator utilizzi tali beni per erogare ai propri clienti servizi turistico-ricettivi, assoggettati correttamente ad aliquota agevolata, non estende il beneficio fiscale alla precedente operazione di locazione.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle prestazioni turistico-ricettive

    L'aliquota IVA ridotta si applica alle prestazioni rese direttamente ai clienti nell'ambito di strutture turistico-ricettive, non a ogni operazione economicamente collegata alla successiva attività ricettiva.

  • Principio di interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA

    Le disposizioni che prevedono aliquote ridotte costituiscono deroghe al regime ordinario e non possono essere estese per analogia a operazioni diverse da quelle espressamente agevolate.

Massime di principio

  • Per determinare l'aliquota IVA occorre qualificare concretamente la prestazione effettuata dal soggetto che emette la fattura, non considerare soltanto la destinazione finale del bene o il settore economico del cliente.
  • Una mera locazione di beni tra soggetti economici resta soggetta all'aliquota ordinaria, anche se il conduttore utilizza quei beni per svolgere un'attività turistico-ricettiva agevolata.
  • L'aliquota ridotta può applicarsi quando il prestatore fornisce direttamente al cliente finale una prestazione ricettiva prevista dalla normativa, comprensiva degli elementi tipici dell'ospitalità, e non quando si limita a mettere a disposizione un bene.
  • Le agevolazioni IVA devono essere interpretate restrittivamente: il collegamento indiretto con un'attività agevolata non è sufficiente per applicare l'aliquota ridotta.

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