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Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 18053 - Corte di Cassazione

Impugnazioni civili - Notificazione della sentenza - Notificazione alla parte presso il domicilio eletto - Qualità di difensore - Idoneità alla decorrenza del termine breve ex art. 479 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.C. ha sostenuto che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso la sua residenza e in forma esecutiva insieme al precetto, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Secondo il ricorrente, il termine avrebbe dovuto decorrere soltanto da una successiva notifica presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; ha inoltre invocato la modifica dell'art. 479 c.p.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla distinzione tra parte e procuratore domiciliatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo comunque tardivo. Ha stabilito che la notifica della sentenza effettuata personalmente alla parte che, essendo abilitata a esercitare la professione forense, si sia difesa personalmente senza altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. È irrilevante che la notifica sia stata eseguita presso la residenza, in forma esecutiva e contestualmente al precetto. La notifica presso la residenza è alternativa a quella presso il domicilio eletto. A.C. è stato condannato al pagamento di 2.300 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 86 c.p.c.

    La parte che ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore può stare in giudizio personalmente.

    La parte-avvocato può difendersi personalmente; in tal caso, ai fini della notificazione della sentenza, la notifica eseguita personalmente presso la residenza può far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • Art. 170 c.p.c.

    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

    Quando la parte si costituisce personalmente, la notificazione presso la residenza dichiarata e quella presso il domicilio eletto sono modalità alternative, non necessariamente cumulative.

  • Art. 285 c.p.c.

    Disciplina le modalità di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

  • Art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per proporre l'impugnazione decorre da una notificazione della sentenza idonea secondo legge; nel caso esaminato, la notificazione personale alla parte-avvocato è stata ritenuta sufficiente.

  • Art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza in forma esecutiva contestualmente al precetto non perde, per ciò solo, l'idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, secondo il regime applicabile al giudizio.

  • Art. 385 c.p.c.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una parte che possiede la qualifica professionale necessaria si difende personalmente, la notificazione della sentenza eseguita direttamente nei suoi confronti può far decorrere il termine breve per impugnare.
  • Per la parte costituita personalmente, la notifica presso la residenza dichiarata è, in linea generale, alternativa alla notifica presso il domicilio eletto; non è sempre necessaria una seconda notificazione al domicilio eletto.
  • La notificazione della sentenza in forma esecutiva e contestuale al precetto non è, di per sé, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
  • La giurisprudenza sulla distinzione tra parte e procuratore domiciliatario non si applica allo stesso modo quando parte e difensore coincidono nella medesima persona.
  • Per evitare decadenze, il termine per impugnare va calcolato dalla prima notificazione valida della sentenza, senza attendere eventuali notifiche successive.

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