Ordinanza n. 1765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 06026/2026, di reiezione del ricorso proposto nell’ambito della procedura relativa all’Accordo Quadro per la fornitura di dotazioni tecnologiche alle Case della Comunità e ad altre strutture di prossimità.
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado. Le deduzioni d’appello contestavano il portato motivazionale dei provvedimenti impugnati e le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, prospettando, secondo quanto emerge dall’ordinanza, profili di manifesta illogicità e travisamento dei fatti. La domanda cautelare riguardava una procedura con CIG B4C5DC0871 e un Accordo Quadro finanziato mediante fondi PNRR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le deduzioni dell’appellante, pur meritevoli di approfondimento nel merito, non fossero tali da incrinare la motivazione dei provvedimenti impugnati né le sottostanti valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, almeno sotto i profili della manifesta illogicità e del travisamento del fatto. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato prevalente, nel bilanciamento degli interessi, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della fornitura, finanziata con fondi PNRR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021
Richiamato in relazione alla prevalenza dell’interesse nazionale alla sollecita realizzazione degli interventi e delle forniture finanziati nell’ambito del PNRR.
art. 125 c.p.a.
Richiamato nel bilanciamento cautelare degli interessi connessi alle procedure relative a interventi finanziati dal PNRR.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la prospettazione di vizi delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione non giustifica la sospensione della sentenza quando, a un esame sommario, tali deduzioni non evidenzino profili di manifesta illogicità o di travisamento del fatto; il loro eventuale approfondimento resta riservato alla fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a forniture finanziate con fondi PNRR, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’intervento può prevalere sull’interesse dell’operatore economico alla sospensione dell’efficacia della sentenza e degli effetti della procedura, ai fini della valutazione del danno grave e irreparabile.
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