Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18614/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte contraente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un notaio per farsi rimborsare, dai soggetti che avevano stipulato l'atto rogato, quanto da lui versato all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro relativa a un trasferimento immobiliare. Gli opponenti avevano contestato il monitorio sostenendo che il notaio avesse pagato l'imposta quando era ancora pendente il termine per impugnare l'avviso di liquidazione, e che ciò fosse avvenuto in assenza del loro consenso; secondo la loro prospettazione, il pagamento avrebbe precluso la possibilità di contestare in sede tributaria la pretesa fiscale, mentre in sede di regresso essi avrebbero dovuto poter opporre al notaio le eccezioni spendibili verso l'amministrazione finanziaria, anche perché il trasferimento sarebbe stato esente da imposta in quanto eseguito in attuazione di accordi di separazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, essendo l'avviso notificato anche ai coobbligati e non essendo stato impugnato né l'avviso né il silenzio-rifiuto su eventuale istanza di rimborso, non fossero più opponibili tali eccezioni; aveva inoltre affermato l'obbligo del notaio di pagare quale coobbligato. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del d.P.R. n. 131 del 1987 e dell'art. 1292 c.c., sostenendo che il pagamento del notaio avesse definitivamente chiuso il rapporto tributario, che il pagamento era avvenuto senza consenso delle parti e che, pertanto, in sede di regresso i coobbligati potevano ancora opporre al notaio tutte le eccezioni opponibili all'erario, eccezioni che nel caso sarebbero state fondate per la natura esecutiva degli accordi di separazione e per la qualificazione del trasferimento come datio in solutum dell'obbligazione di mantenimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente corretta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro originario ingiunto, poiché tra condebitori solidali non sussiste litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, salvo inscindibilità delle cause non ravvisata nel caso concreto. Nel merito ha però accolto il ricorso, affermando che la notifica dell'avviso di liquidazione al notaio, coobbligato solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, consente all'amministrazione di scegliere a quale obbligato rivolgersi e definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta come se il rapporto con il fisco fosse ancora aperto; tuttavia, nel rapporto interno di regresso, soprattutto quando il pagamento è avvenuto senza consenso dei coobbligati, questi ultimi possono opporre al coobbligato adempiente le ragioni che avrebbero potuto far valere verso l'amministrazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    il notaio che ha registrato l'atto è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di registro con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione; l'amministrazione può scegliere a quale obbligato rivolgersi.

  • art. 58 d.P.R. n. 131 del 1987

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione al regime dell'imposta di registro e ai rapporti tra coobbligati.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di obbligazione solidale e rapporti tra coobbligati.

  • art. 1306 c.c.

    la solidarietà passiva non comporta litisconsorzio necessario, nemmeno in appello, salvo inscindibilità delle cause o obiettiva interrelazione tale da rendere necessaria la partecipazione di tutti i coobbligati.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali passive, la mancata impugnazione da parte di uno dei coobbligati non rende di per sé necessario il litisconsorzio processuale in sede di cassazione; esso sorge solo quando le posizioni dei condebitori siano oggettivamente inscindibili o le cause dipendano l'una dall'altra.
  • Quando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è notificato a uno dei coobbligati solidali, il rapporto tributario si definisce nei confronti dell'amministrazione anche per gli altri obbligati, che non possono pretendere il rimborso come se la pretesa fiscale fosse ancora sub iudice.
  • Il coobbligato che abbia pagato il tributo può agire in regresso verso gli altri condebitori, ma nel giudizio di regresso questi ultimi possono opporgli le eccezioni che avrebbero potuto far valere contro l'amministrazione finanziaria, specialmente se il pagamento è avvenuto senza il loro consenso.
  • La tutela del credito erariale attraverso il pagamento di uno dei condebitori non elimina le difese interne tra i coobbligati, che restano disciplinate dalle regole della solidarietà passiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.