Ordinanza n. 9880/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza dell’ordinanza n. -OMISSIS- (R.G. n. -OMISSIS-), pronunciata ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 20.02.2025 e notificata all'Amministrazione resistente in data 09.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale Ordinario di Roma, recante ordine di rilascio di un visto d’ingresso in Italia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con la quale era stato ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di rilasciare, entro cinque giorni, un visto d’ingresso in Italia. Il TAR ha rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, il rito dell’ottemperanza non è utilizzabile per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 700 c.p.c., poiché esso è riservato alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e agli altri provvedimenti del giudice ordinario idonei ad acquisire l’autorità di cosa giudicata. Ha quindi prospettato una possibile inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. L’ordinanza richiama l’orientamento secondo cui l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. non è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza amministrativa.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
il rilascio entro cinque giorni di un visto d’ingresso in Italia
L’ordinanza cautelare emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non è considerata, secondo l’orientamento richiamato dal TAR, un provvedimento del giudice ordinario idoneo a passare in giudicato e, pertanto, non può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto il TAR lo ha applicato alla possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza non è utilizzabile per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa dal giudice ordinario, poiché tale provvedimento non è idoneo ad acquisire l’autorità di cosa giudicata.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile carenza di giurisdizione o altra questione decisiva non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.
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