Sentenza del 12/11/2018 n. 11543 - Comm. Trib. Prov. Catania
Studi di settore - Accertamento fondato sulla mera discordanza dagli "standard" - assenza contraddittorio con il contribuente - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento perché fondato sulla mera discordanza tra il reddito dichiarato e gli standard degli studi di settore, senza che fosse stato previamente instaurato un contraddittorio effettivo. Lo scostamento dagli standard, infatti, non costituisce automaticamente una presunzione grave, precisa e concordante: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e valutare le giustificazioni fornite dal contribuente.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e nullo per omessa attivazione del contraddittorio con il contribuente. Il contraddittorio costituisce una fase obbligatoria della procedura; solo attraverso di esso le presunzioni derivanti dagli studi di settore o dai parametri possono assumere gravità, precisione e concordanza. La motivazione dell'accertamento non può quindi limitarsi a indicare lo scostamento dagli standard, ma deve spiegare perché lo standard è concretamente applicabile e perché le osservazioni del contribuente sono state disattese.
Norme richiamate
Articolo 5 del D.Lgs. 218/1997
La norma è stata interpretata nel senso di rendere necessario il contraddittorio preventivo nell'ambito della procedura di accertamento con adesione collegata all'accertamento. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'illegittimità dell'atto.
Studi di settore e parametri tributari
Gli studi di settore e i parametri costituiscono strumenti presuntivi, ma lo scostamento rispetto agli standard non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento. La forza presuntiva deriva soltanto dall'esito del contraddittorio e dalla verifica della concreta riferibilità dello standard al contribuente.
Massime di principio
- Un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore o dai parametri, senza un effettivo contraddittorio con il contribuente, è generalmente illegittimo.
- Il contribuente deve avere la possibilità di spiegare le peculiarità della propria attività e di fornire prove o giustificazioni senza limitazioni predeterminate quanto ai mezzi e al contenuto.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare non solo lo scostamento, ma anche che lo standard applicato è concretamente adeguato alla specifica attività e al periodo d'imposta contestato.
- La motivazione dell'accertamento deve esaminare e confutare le osservazioni presentate dal contribuente; una motivazione meramente automatica o stereotipata non è sufficiente.
- Il contraddittorio non è una formalità: la sua effettività incide sulla validità dell'accertamento e sulla capacità dello scostamento di costituire una presunzione grave, precisa e concordante.
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