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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28089/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e comunque infondato nel merito. Ha quindi confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto aggravato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego di riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di danneggiamento. La difesa ha sostenuto che la condotta dovesse essere sussunta nel danneggiamento e ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche mediante memoria depositata successivamente. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente una riproposizione di censure già formulate in appello e disattese, quindi privo di specificità in sede di legittimità; inoltre ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come tentativo di furto aggravato, poiché la distinzione tra tentato furto con violenza sulle cose e tentato danneggiamento dipende dalla finalità dell'azione e va valutata in base a modalità, mezzi impiegati e caratteristiche della cosa, non essendo sufficiente la sola identità materiale del fatto. Nel caso concreto, la frantumazione del vetro antisfondamento della porta d'accesso della sede INPS è stata considerata indicativa dell'intenzione di impossessamento e non di mera condotta iconoclasta.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento al furto, per affermare che la condotta era diretta all'impossessamento e non al solo deterioramento del bene.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato nel riferimento al furto aggravato dalla violenza sulle cose, quale qualificazione corretta della condotta contestata.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato implicitamente nel qualificare il fatto come tentativo di furto aggravato.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato come reato alternativo prospettato dalla difesa, ossia il danneggiamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, perché un simile motivo è privo di specificità e solo apparente.
  • Ai fini della distinzione tra tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e tentato danneggiamento, non rileva la sola identità della materialità del fatto, ma la finalità della condotta.
  • La qualificazione del fatto deve essere compiuta valorizzando le modalità dell'azione, i mezzi impiegati e le caratteristiche strutturali della cosa offesa, per stabilire se l'agente mirasse all'impossessamento o al mero deterioramento del bene.
  • La frantumazione di un ostacolo protettivo della cosa, in assenza di elementi che indichino una mera volontà di distruzione, può essere sintomatica dell'intenzione di commettere furto e non semplice danneggiamento.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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