Cassazione Penale, Sentenza n. 03599/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta improcedibilità dell'azione penale per mancanza di una valida querela della persona offesa (sostenendo che l'atto in atti non avrebbe le caratteristiche della querela-querela); 2) ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza di motivazione sulla doglianza di appello relativa al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato per la maggior parte: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022), il reato aggravato è procedibile a querela e in atti risultava la querela del Direttore del negozio Piazza Italia; inoltre, trattandosi di un unico reato commesso in danno di più persone, ai sensi dell'art. 122 c.p. basta la querela di una sola offesa. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte di merito non ha risposto al motivo di appello che chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a tale questione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la sentenza (accertamento della responsabilità penale) è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod.pen.
Indicazione della partecipazione in concorso al reato; la Corte ha confermato l'imputazione di concorso in relazione al furto contestato.
art. 624 cod.pen.
Norma base del reato di furto; la condotta è stata qualificata come furto aggravato ai sensi degli artt. 625 e seguenti.
art. 625 cod.pen.
Aggravanti del furto: la Corte di merito ha rivalutato le aggravanti (esclusa quella di cui al n.2 e riqualificata la destrezza in minorata difesa).
art. 62 n. 4 cod.pen.
Circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità; la mancata valutazione da parte della Corte d'appello ha determinato l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio.
d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha reso, con efficacia dal 30/12/2022, il furto aggravato (salvo eccezioni) procedibile a querela; la Corte ha applicato la disciplina nuova ritenendola più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p.
art. 2, comma 4 cod.pen.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; impiegato per applicare la Riforma Cartabia al fatto commesso nel 2018.
art. 122 cod.pen.
Nel caso di reato commesso in danno di più persone è sufficiente la querela di una sola: la Corte ha ritenuto applicabile tale norma dato che era contestato un unico furto in danno di più esercizi.
art. 529 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione all'eventuale improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale per mancanza di querela; la Corte d'appello è stata ritenuta aver implicitamente respinto la questione.
art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione per carenza di motivazione; è stata invocata dalla ricorrente circa la mancata trattazione dell'attenuante, e la Corte di cassazione ha accolto il motivo.
art. 624 cod.proc.pen.
Norma sulla irrevocabilità della sentenza di condanna; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputata.
Massime di principio
- Dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) molti furti aggravati sono procedibili a querela: se il fatto è precedente o intervenuta la riforma, va applicata la legge più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p.
- Se è contestato un unico reato commesso in danno di più persone, la querela di una sola persona offesa è sufficiente (art. 122 c.p.), per cui il difensore che invoca l'improcedibilità deve provare l'assenza totale di qualsiasi valida querela relativa al medesimo fatto.
- Soggetti come il direttore del punto vendita, il responsabile della sicurezza o la cassiera possono essere considerati legittimati a proporre querela per furti avvenuti nel negozio; l'assenza di poteri formali di rappresentanza non esclude la legittimazione in concreto.
- La Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente tutte le censure rilevanti sollevate in appello: la mancanza di risposta su una specifica richiesta (es. riconoscimento di una attenuante) può giustificare l'annullamento limitato e il rinvio.
- Il successo parziale in Cassazione (annullamento limitato e rinvio) non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera sentenza: la condanna può rimanere irrevocabile per le parti non coinvolte dal vizio.
- In fase di impugnazione è strategico specificare chiaramente le questioni di procedibilità e di fatto (esibire la querela in atti) e sollecitare la trattazione motivata di tutte le circostanze attenuanti richieste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03327/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03329/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03331/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →