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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03599/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta improcedibilità dell'azione penale per mancanza di una valida querela della persona offesa (sostenendo che l'atto in atti non avrebbe le caratteristiche della querela-querela); 2) ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza di motivazione sulla doglianza di appello relativa al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato per la maggior parte: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022), il reato aggravato è procedibile a querela e in atti risultava la querela del Direttore del negozio Piazza Italia; inoltre, trattandosi di un unico reato commesso in danno di più persone, ai sensi dell'art. 122 c.p. basta la querela di una sola offesa. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte di merito non ha risposto al motivo di appello che chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a tale questione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la sentenza (accertamento della responsabilità penale) è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod.pen.

    Indicazione della partecipazione in concorso al reato; la Corte ha confermato l'imputazione di concorso in relazione al furto contestato.

  • art. 624 cod.pen.

    Norma base del reato di furto; la condotta è stata qualificata come furto aggravato ai sensi degli artt. 625 e seguenti.

  • art. 625 cod.pen.

    Aggravanti del furto: la Corte di merito ha rivalutato le aggravanti (esclusa quella di cui al n.2 e riqualificata la destrezza in minorata difesa).

  • art. 62 n. 4 cod.pen.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità; la mancata valutazione da parte della Corte d'appello ha determinato l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio.

  • d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)

    Ha reso, con efficacia dal 30/12/2022, il furto aggravato (salvo eccezioni) procedibile a querela; la Corte ha applicato la disciplina nuova ritenendola più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p.

  • art. 2, comma 4 cod.pen.

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; impiegato per applicare la Riforma Cartabia al fatto commesso nel 2018.

  • art. 122 cod.pen.

    Nel caso di reato commesso in danno di più persone è sufficiente la querela di una sola: la Corte ha ritenuto applicabile tale norma dato che era contestato un unico furto in danno di più esercizi.

  • art. 529 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione all'eventuale improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale per mancanza di querela; la Corte d'appello è stata ritenuta aver implicitamente respinto la questione.

  • art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per carenza di motivazione; è stata invocata dalla ricorrente circa la mancata trattazione dell'attenuante, e la Corte di cassazione ha accolto il motivo.

  • art. 624 cod.proc.pen.

    Norma sulla irrevocabilità della sentenza di condanna; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputata.

Massime di principio

  • Dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) molti furti aggravati sono procedibili a querela: se il fatto è precedente o intervenuta la riforma, va applicata la legge più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p.
  • Se è contestato un unico reato commesso in danno di più persone, la querela di una sola persona offesa è sufficiente (art. 122 c.p.), per cui il difensore che invoca l'improcedibilità deve provare l'assenza totale di qualsiasi valida querela relativa al medesimo fatto.
  • Soggetti come il direttore del punto vendita, il responsabile della sicurezza o la cassiera possono essere considerati legittimati a proporre querela per furti avvenuti nel negozio; l'assenza di poteri formali di rappresentanza non esclude la legittimazione in concreto.
  • La Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente tutte le censure rilevanti sollevate in appello: la mancanza di risposta su una specifica richiesta (es. riconoscimento di una attenuante) può giustificare l'annullamento limitato e il rinvio.
  • Il successo parziale in Cassazione (annullamento limitato e rinvio) non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera sentenza: la condanna può rimanere irrevocabile per le parti non coinvolte dal vizio.
  • In fase di impugnazione è strategico specificare chiaramente le questioni di procedibilità e di fatto (esibire la querela in atti) e sollecitare la trattazione motivata di tutte le circostanze attenuanti richieste.

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