Cassazione Penale, Sentenza n. 10387/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha revocato la semilibertà. Il ricorso deduceva violazione delle norme sulla notifica degli atti alla difesa: il decreto di fissazione dell'udienza camerale non era stato notificato all'avv. Fabio Giuseppe Presenti, difensore di fiducia del Mollica, ma ad altro difensore (avv. Salvatore Pappalardo), con conseguente nullità procedurale. In prima battuta la misura era stata concessa per motivi di salute dopo un incidente occorsogli durante una fuga in cui aveva detenuto un fucile semiautomatico, ma l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere aveva indotto il magistrato di sorveglianza a revocare il beneficio
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia costituisce nullità assoluta e di ordine generale, non sanabile dalla notifica a diverso legale non incaricato. La nullità era stata tempestivamente eccepita; perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Tribunale di sorveglianza di Catania per il prosieguo del procedimento
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso come vizio di motivazione/violazione di rito; la Corte lo prende in esame come titolo dell'impugnazione ma si concentra sulle norme delle notifiche e sulla nullità
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di notifica; la Corte valuta la regolarità della notifica agli atti istruttori e della difesa
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in materia di nullità delle notifiche; la decisione conferma che la mancata notifica al difensore di fiducia determina nullità assoluta
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale speciale per i procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; la Corte osserva che il procedimento si svolge nelle forme previste da tale articolo richiamato dall'art. 1578, incidendo sulla necessità di corretta notifica
art. 1578 cod. proc. pen.
Richiama l'applicazione dell'art. 666 ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; la Corte lo usa per affermare la gravità dell'omessa notifica al difensore di fiducia
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997
Precedente citato per affermare il principio secondo cui la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia costituisce nullità assoluta e non è sanata dalla notifica a diverso legale
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia costituisce nullità assoluta e di ordine generale: la notifica a un difensore diverso non la sanifica
- Nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 666 richiamato dall'art. 1578) devono essere rigorosamente rispettate le forme di notifica per garantire il diritto di difesa; la loro violazione comporta annullamento del provvedimento
- La nullità per mancata notifica deve essere tempestivamente eccepita; se sollevata nei termini rileva ed è idonea ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato
- L'annullamento per vizio procedurale è distinto dalla valutazione di merito sulla concessione o revoca delle misure alternative: dopo l'annullamento gli atti vengono rimessi al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo del procedimento e nuova decisione sulle misure
- Chi è nominato difensore in una fase (ad esempio presso il magistrato di sorveglianza) è da considerare destinatario necessario delle comunicazioni per le fasi successive; l'amministrazione degli atti deve verificare l'effettiva titolarità del mandato difensivo prima di procedere alle notifiche
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