Cassazione Penale, Sentenza n. 27111/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato, detenuto in espiazione pena dal 18 settembre 2010 e in semilibertà dal 13 febbraio 2024, aveva chiesto in via principale l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare, prospettando un percorso ormai positivo di reinserimento: assenza di ulteriori condanne, stabile attività lavorativa, sostegno familiare della moglie, parere favorevole dell'UEPE e regolare andamento della semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo che la gravità dei reati in esecuzione, il profilo criminologico del condannato e i collegamenti residui con il contesto criminale di provenienza rendessero ancora incompatibile una misura alternativa più ampia, evocando la necessità di un ulteriore periodo di sperimentazione in semilibertà. Con il ricorso si denuncia, da un lato, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esecuzione della misura in Alessandria e una motivazione asseritamente generica e contraddittoria; dall'altro, la violazione dell'art. 47 ord. pen., perché il giudice avrebbe trascurato i dati favorevoli al reinserimento e avrebbe indebitamente valorizzato solo il passato criminale, in contrasto con i criteri di gradualità e individualizzazione del trattamento penitenziario. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, condividendo le censure relative alla carenza motivazionale e alla mancata adeguata considerazione della condotta successiva ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di affidamento in prova, la gravità del reato e i precedenti penali non possono assumere di per sé rilievo decisivo in senso negativo, dovendo il giudice valutare in modo centrale il comportamento successivo alla commissione dei fatti e gli elementi attuali relativi alla personalità del condannato, alla condotta carceraria e ai risultati dell'osservazione. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato quasi esclusivamente il passato criminale, attribuendo all'episodio della manifestazione di piazza un peso decisivo, senza spiegare perché gli elementi positivi successivi - assenza di nuove condanne, lavoro, sostegno familiare, parere UEPE e positiva semilibertà - dovessero essere recessivi. La Corte ha inoltre considerato apodittico il richiamo a un ulteriore periodo di sperimentazione, dopo molti anni di detenzione e quasi due anni di semilibertà. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
norma richiamata per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ne ribadisce la lettura orientata alla favor rei e alla valutazione concreta della positiva evoluzione del condannato, con centralità degli elementi successivi ai fatti e del reinserimento sociale.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato e i precedenti penali non possono da soli fondare il diniego, perché il giudice deve compiere una prognosi concreta sulla capacità di reinserimento sociale del condannato.
- La valutazione prognostica deve considerare in modo paritario la condotta tenuta dopo la commissione del reato, la condotta carceraria, i risultati dell'osservazione e le risorse socio-familiari e lavorative disponibili.
- Se esistono plurimi elementi positivi attuali, il giudice deve spiegare in modo specifico perché essi siano recessivi rispetto ai dati negativi; una motivazione che si arresti al passato criminale è insufficiente.
- L'eventuale rischio di collegamenti con ambienti criminali di provenienza deve essere valutato in concreto e non in astratto, anche verificando se la misura richiesta possa essere eseguita in un contesto territoriale diverso e più idoneo al reinserimento.
- Il richiamo alla necessità di un ulteriore periodo di sperimentazione deve essere sorretto da ragioni specifiche e attuali, soprattutto quando il condannato abbia già sperimentato per lungo tempo un regime detentivo attenuato senza violazioni significative.
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