Cassazione Penale, Sentenza n. 42790/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì per tre motivi principali: 1) difetto di correlazione tra la pena richiesta dalle parti nell'istanza di applicazione della pena (patteggiamento) e la pena effettivamente irrogata nel dispositivo della sentenza (il documento prodotto dalla difesa indicava "mesi 2 e giorni 20 di reclusione, euro 4.445 di multa" mentre il dispositivo indicava "mesi 2 di reclusione ed euro 6.667 di multa"); 2) illegittimità della pena detentiva irrogata in relazione al reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998; 3) mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata l'assenza di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti (come indicata nella parte motiva) e il dispositivo della sentenza. Tale vizio integra violazione di legge suscettibile di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Forlì per un nuovo giudizio davanti a diverso giudice. Le censure relative al secondo e terzo motivo sono state assorbite e quindi non decise nel merito.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte richiama che le conclusioni formulate dalle parti devono essere correttamente recepite nel dispositivo.
art. 448 c.p.p.
Disciplina il contenuto della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; il comma 2-bis consente la riforma in sede di cassazione per la violazione di legge relativa alla mancanza di correlazione tra quanto richiesto e quanto deciso.
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Norma del Testo Unico sull'immigrazione prospettata dal ricorrente come fonte di illegittimità della pena detentiva; la Corte non si è pronunciata nel merito su questo profilo perché ha annullato la sentenza per vizio di correlazione.
art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286/1998
Prevede sanzione amministrativa accessoria correlata al reato di cui al comma 12; la mancata irrogazione della sanzione è stata dedotta dal ricorrente ma è stata assorbita dopo l'annullamento per motivo formale.
Massime di principio
- In procedure di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il dispositivo della sentenza deve riprodurre con precisione la pena e le condizioni concordate: qualsiasi discrepanza può integrare vizio di violazione di legge e legittimare la cassazione.
- Le censure procedurali (es. mancata correlazione tra richieste delle parti e dispositivo) possono assorbire questioni sostanziali sollevate in appello o in ricorso per cassazione, lasciandole non esaminate se il vizio formale impedisce la decisione di merito.
- Quando vengono dedotte violazioni di norme speciali (ad es. disposizioni del d.lgs. n. 286/1998), occorre formulare richieste precise e verificare che la sentenza le affronti espressamente; in mancanza, tali questioni possono rimanere irrisolte dopo l'annullamento per motivi formali.
- In caso di annullamento per vizio formale relativo al dispositivo, il nuovo giudizio deve essere celebrato davanti a diverso giudice e il tribunale dovrà porre attenzione alla perfetta corrispondenza tra istanze delle parti e contenuto del dispositivo.
- La parte che chiede il patteggiamento dovrebbe produrre un testo chiaro e completo della richieste (pena, importo della multa, benefici richiesti) per evitare errori di trascrizione o interpretazione nel dispositivo.
Testo integrale
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