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Sentenza

Sentenza n. 9601/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della Sentenza n. 2003/2023 del 06.12.2023, del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, NRG 132/2023, notificata tramite PEC in data 03.12.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202508272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 2003/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 2003/2023, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'Amministrazione, pur costituita, non ha fornito chiarimenti né indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza e dichiara l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ritiene che dal titolo giudiziale derivi il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta e che i relativi presupposti non siano sindacabili nel giudizio di ottemperanza. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, l'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, giustifica l'accoglimento della domanda. È nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario potrà operare previa richiesta della ricorrente e per sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del Commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, ragione esimente rispetto all'applicazione dell'astreinte, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al giudice dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "penalità di mora"; "astreintes"

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento è stata ritenuta ragione esimente ostativa all'applicazione della penalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può condurre all'accoglimento della domanda secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che vincola l'amministrazione obbligandola a darvi integrale esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine, anche senza compenso e con facoltà di delega.
  • La condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice esercita una valutazione discrezionale e può escluderla quando la nomina del Commissario ad acta rappresenti una misura adeguata e una ragione esimente rispetto all'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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