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Sentenza

Sentenza del 08/08/2016 n. 2903 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Reato fiscale - Raddoppio dei termini ordinari - Denuncia penale -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA quando emergono possibili violazioni penalmente rilevanti. La Legge di stabilità 2016 ha modificato gli articoli 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, abolendo il raddoppio dei termini per i periodi d'imposta dal 2016 in poi e stabilendo una disciplina transitoria per i periodi precedenti. Per questi ultimi, il raddoppio non è applicabile se la denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è stata presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria dopo la scadenza ordinaria del termine di decadenza.

La decisione

Nel testo non è riportato l'esito di una specifica sentenza, né sono indicati numero, data o parti del giudizio. È illustrata soltanto la regola secondo cui, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini può operare solo se la denuncia penale è stata presentata entro il termine ordinario di accertamento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quelli successivi si applicano i nuovi termini ordinari, senza raddoppio.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 130 e 131, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    La norma riscrive le disposizioni sui termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

    Introduce, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine ordinario di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione e di sette anni in caso di dichiarazione omessa o nulla, superando il precedente meccanismo del raddoppio.

  • Art. 1, comma 132, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento.

    Per i periodi anteriori alla nuova disciplina, la tempestività della denuncia penale costituisce condizione necessaria per beneficiare del raddoppio dei termini.

  • Art. 43, DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi; la sua formulazione è stata modificata dalla Legge n. 208/2015.

  • Art. 57, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina i termini per l'accertamento dell'IVA; anche questa disposizione è stata riscritta dalla Legge n. 208/2015.

Massime di principio

  • Per stabilire se un accertamento è tempestivo occorre innanzitutto individuare il periodo d'imposta interessato e distinguere tra disciplina previgente e disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015.
  • Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non è automatico: è necessario verificare che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza.
  • La mera astratta configurabilità di un reato fiscale non è sufficiente, da sola, a salvare un accertamento tardivo se la denuncia è stata trasmessa oltre il termine ordinario.
  • Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quelli successivi non si applica il raddoppio dei termini previsto dalla disciplina precedente; si applicano invece i nuovi termini ordinari, più lunghi in caso di dichiarazione omessa o nulla.
  • In una controversia concreta è essenziale acquisire la data di presentazione della dichiarazione, la data entro cui essa avrebbe dovuto essere presentata, la data di notifica dell'accertamento e la data effettiva di trasmissione della denuncia penale.

Testo integrale

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