Sentenza del 08/08/2016 n. 2903 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Reato fiscale - Raddoppio dei termini ordinari - Denuncia penale -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA quando emergono possibili violazioni penalmente rilevanti. La Legge di stabilità 2016 ha modificato gli articoli 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, abolendo il raddoppio dei termini per i periodi d'imposta dal 2016 in poi e stabilendo una disciplina transitoria per i periodi precedenti. Per questi ultimi, il raddoppio non è applicabile se la denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è stata presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria dopo la scadenza ordinaria del termine di decadenza.
La decisione
Nel testo non è riportato l'esito di una specifica sentenza, né sono indicati numero, data o parti del giudizio. È illustrata soltanto la regola secondo cui, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini può operare solo se la denuncia penale è stata presentata entro il termine ordinario di accertamento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quelli successivi si applicano i nuovi termini ordinari, senza raddoppio.
Norme richiamate
Art. 1, commi 130 e 131, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La norma riscrive le disposizioni sui termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.
Introduce, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine ordinario di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione e di sette anni in caso di dichiarazione omessa o nulla, superando il precedente meccanismo del raddoppio.
Art. 1, comma 132, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento.
Per i periodi anteriori alla nuova disciplina, la tempestività della denuncia penale costituisce condizione necessaria per beneficiare del raddoppio dei termini.
Art. 43, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi; la sua formulazione è stata modificata dalla Legge n. 208/2015.
Art. 57, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina i termini per l'accertamento dell'IVA; anche questa disposizione è stata riscritta dalla Legge n. 208/2015.
Massime di principio
- Per stabilire se un accertamento è tempestivo occorre innanzitutto individuare il periodo d'imposta interessato e distinguere tra disciplina previgente e disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non è automatico: è necessario verificare che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza.
- La mera astratta configurabilità di un reato fiscale non è sufficiente, da sola, a salvare un accertamento tardivo se la denuncia è stata trasmessa oltre il termine ordinario.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quelli successivi non si applica il raddoppio dei termini previsto dalla disciplina precedente; si applicano invece i nuovi termini ordinari, più lunghi in caso di dichiarazione omessa o nulla.
- In una controversia concreta è essenziale acquisire la data di presentazione della dichiarazione, la data entro cui essa avrebbe dovuto essere presentata, la data di notifica dell'accertamento e la data effettiva di trasmissione della denuncia penale.
Testo integrale
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