Sentenza del 17/02/2015 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito IRES - Reddito di impresa - Principio di competenza - Permuta di cosa esistente con cosa futura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del momento di competenza fiscale dei corrispettivi derivanti dalla permuta di un bene esistente con un bene futuro, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRES. Ai sensi dell'art. 109 del TUIR, per le cessioni di immobili il corrispettivo si considera conseguito alla data di stipulazione dell'atto oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Nella permuta di cosa esistente con cosa futura, l'effetto traslativo relativo al bene futuro si verifica quando quest'ultimo viene ad esistenza, e non necessariamente nell'anno di stipula del contratto. Tale criterio opera anche se il contribuente ha contabilizzato già nell'anno di stipula, come provento e costo di pari importo, il valore dei beni oggetto della permuta.
La decisione
La regola affermata è che il componente positivo e il corrispondente componente negativo derivanti dalla permuta devono essere imputati fiscalmente secondo il momento in cui si realizza l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Per il bene futuro, tale momento coincide con la sua venuta ad esistenza. La mera stipulazione del contratto e l'eventuale contabilizzazione anticipata in bilancio non sono sufficienti a determinare la competenza fiscale nell'esercizio della stipula. Il principio è ricondotto all'art. 109 del TUIR, all'art. 1472 c.c. e al precedente della Cassazione n. 1427/2006.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 109 (TUIR)
Il principio di competenza per i redditi d'impresa individua, per le cessioni immobiliari, il momento di conseguimento del corrispettivo nella stipulazione dell'atto oppure, se successiva, nella data dell'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Codice civile, art. 1472
Nella vendita di cosa futura, l'acquisto della proprietà si perfeziona quando la cosa viene ad esistenza; questo criterio è applicato alla permuta di cosa esistente con cosa futura.
Cassazione, sentenza n. 1427/2006
La pronuncia è richiamata quale precedente a sostegno della regola secondo cui, nella permuta di cosa esistente con cosa futura, l'effetto traslativo del bene futuro si verifica al momento della sua venuta ad esistenza.
Massime di principio
- Per determinare la competenza fiscale di un'operazione immobiliare occorre individuare il momento giuridico dell'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, non soltanto la data del contratto o della registrazione contabile.
- Nella permuta avente a oggetto un bene futuro, il componente reddituale relativo a tale bene diventa fiscalmente rilevante quando il bene viene ad esistenza, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili.
- La contabilizzazione anticipata di ricavi e costi di pari importo non determina, da sola, l'anticipazione della competenza fiscale prevista dall'art. 109 TUIR.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra il momento di stipula del contratto, il momento della contabilizzazione e il momento in cui si perfeziona effettivamente il trasferimento della proprietà.
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