Sentenza del 20/03/2017 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento sintetico - prova dell'effettivo impiego delle somme provenienti da redditi esenti o soggetti a ritenuta per le spese inerenti al mantenimento dei beni - non è dovuta la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/1973, considerando la disponibilità di due autovetture, di un'abitazione principale di ampia metratura e di polizze assicurative. Il contribuente contestava il calcolo, deducendo ulteriori disponibilità finanziarie, tra cui un disinvestimento di euro 24.846,56 effettuato nel 2008, somme presenti su libretti postali e maggiori redditi della moglie e della figlia convivente. L'Agenzia sosteneva che il disinvestimento e le somme finanziarie non potessero essere considerate, anche perché il contribuente non aveva dimostrato il loro effettivo impiego per le spese di mantenimento dei beni indice.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato il possesso delle somme derivanti dal disinvestimento e ha stabilito che la normativa non impone al contribuente di dimostrare il collegamento puntuale tra tali somme e le singole spese sostenute per il mantenimento dei beni indice. Considerando il disinvestimento, il reddito disponibile per il 2008 risultava superiore a quello ricostruito dall'Ufficio, con conseguente venir meno dello scostamento richiesto dalla normativa allora vigente per due annualità consecutive. L'accertamento sintetico è quindi risultato illegittimo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, DPR 600/1973, nella versione antecedente al DL 78/2010
L'Agenzia delle Entrate poteva accertare un maggior reddito complessivo netto sulla base del redditometro a condizione che il reddito accertabile si discostasse di almeno un quarto da quello dichiarato e che tale scostamento si fosse protratto per due o più periodi d'imposta.
Lo scostamento reddituale doveva superare la soglia prevista per almeno due annualità consecutive. Se, alla luce delle disponibilità finanziarie provate, anche una sola annualità non presenta più lo scostamento richiesto, viene meno una condizione essenziale dell'accertamento sintetico.
Art. 38, comma 6, DPR 600/1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da apposita documentazione.
Il contribuente deve documentare l'esistenza, l'ammontare e la durata del possesso delle somme provenienti da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da altre disponibilità patrimoniali legittime, ma non deve necessariamente provare l'impiego analitico di ogni somma per ciascuna spesa collegata ai beni indice.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6396/2014
È possibile giustificare la spesa sostenuta per effettuare un incremento patrimoniale senza dover necessariamente dimostrare il collegamento tra la disponibilità finanziaria pregressa e la spesa stessa.
La prova della disponibilità finanziaria pregressa può essere sufficiente a giustificare la capacità di sostenere una spesa o un incremento patrimoniale, senza l'obbligo di ricostruire in modo dettagliato il percorso di ogni singola somma.
Massime di principio
- Nel redditometro, il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando documentalmente di aver posseduto somme legittime, derivanti ad esempio da disinvestimenti, eredità, redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta.
- Non è normalmente necessario dimostrare l'impiego puntuale di ciascuna somma per ogni spesa relativa ai beni indice, purché siano provati l'esistenza, l'ammontare e il periodo di disponibilità delle risorse.
- Le disponibilità finanziarie già esistenti possono giustificare spese o incrementi patrimoniali anche senza una prova analitica del collegamento tra liquidità e singolo esborso.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina precedente al DL 78/2010, lo scostamento minimo richiesto doveva sussistere per almeno due annualità; il venir meno dello scostamento in una delle annualità può determinare l'annullamento dell'intero accertamento.
- È opportuno produrre tempestivamente documentazione bancaria, assicurativa, successoria e fiscale che dimostri la provenienza e la durata del possesso delle somme, anche se la prova può essere valutata nel suo complesso.
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