Sentenza del 11/02/2015 n. 2631 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Pubblicità effettuata sui veicoli - Esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Trasporto per conto proprio della merce da parte del produttore - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità del logo dell'impresa apposto sugli automezzi noleggiati e utilizzati per il trasporto dei propri prodotti. La contribuente sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 4-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 si applicasse anche alle imprese produttrici che effettuano il trasporto dei propri beni come attività strumentale. Il concessionario sosteneva invece che l'esenzione fosse limitata ai veicoli di proprietà di imprese che esercitano realmente l'attività di autotrasporto, anche per conto terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del concessionario, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l'esenzione si applica solo ai veicoli di proprietà di un'impresa di autotrasporto, effettivamente impiegati nell'attività di trasporto, anche per conto terzi. Non si applica invece ai veicoli noleggiati o utilizzati da un'impresa produttrice per distribuire i propri prodotti. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
all'imposta sono assoggettati i "veicoli in genere" sui quali è esposta pubblicità
La regola generale è l'assoggettamento all'imposta dei veicoli sui quali è esposta pubblicità, salvo specifiche esenzioni.
Art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto
Sono soggetti all'imposta i veicoli dell'impresa o utilizzati per i suoi trasporti quando il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione superi la superficie di mezzo metro quadrato.
Art. 13, comma 4-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni
L'esenzione è interpretata restrittivamente: riguarda soltanto i veicoli di proprietà di un'impresa che esercita effettivamente l'attività di trasporto, anche per conto terzi, e concretamente impiegati in tale attività. Non comprende le imprese produttrici che trasportano o distribuiscono i propri beni mediante veicoli noleggiati o comunque utilizzati come attività strumentale.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
- Per applicare l'esenzione occorre che il proprietario del veicolo sia un'impresa che esercita realmente l'attività di autotrasporto; non è sufficiente che il veicolo sia utilizzato per trasportare i prodotti dell'impresa proprietaria del marchio.
- Un'impresa produttrice o commerciale che appone il proprio logo su veicoli utilizzati per distribuire i propri prodotti resta soggetta all'imposta, soprattutto quando ricorrono i requisiti quantitativi relativi al numero e alla superficie delle iscrizioni.
- Il noleggio o il leasing del veicolo non determina, di per sé, l'applicazione dell'esenzione: rilevano la natura dell'impresa e l'effettivo esercizio dell'attività di autotrasporto.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la natura dell'attività svolta dal proprietario del veicolo, la proprietà o disponibilità del mezzo, il suo effettivo impiego e il numero e la superficie delle iscrizioni pubblicitarie.
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