Cassazione Civile, Sentenza n. 10901/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello della contribuente avverso la cartella di pagamento per IRES, IRAP, sanzioni e interessi relativa all'anno 2007. Questione principale: utilizzo in compensazione di un credito d'imposta per investimenti in ricerca (art. 14 d.m. n. 593/2000) e la presunta decadenza dell'uso del credito per mancata indicazione del credito residuo nel quadro RU delle dichiarazioni annuali; inoltre contestata la possibilità di sanare l'omissione mediante dichiarazione integrativa presentata nel 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle entrate inammissibile per tardiva notificazione del ricorso per cassazione rispetto al termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Non è stata esaminata nel merito la questione circa la corretta indicazione e sanabilità del credito d'imposta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, se la prima notifica non si conclude per cause non imputabili al notificante, la ripresa del procedimento notificatorio deve avvenire con tempestività e comunque entro un termine ragionevole (con riferimento alla regola del termine pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.). Sulle spese nulla è stato disposto per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre precisato che non si applica l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
d.m. n. 593 dell'8 agosto 2000, art. 14
Norma che disciplina il credito d'imposta per investimenti in attrezzature per attività di ricerca scientifica; è il titolo sostanziale del credito oggetto della controversia
d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Regole sulla compilazione della dichiarazione dei redditi (quadro RU) e sui termini per le dichiarazioni integrative; la questione centrale era se l'omessa indicazione del credito residuo in annualità successive determini decadenza e se possa essere sanata con integrativa entro i limiti previsti
legge n. 449 del 1997, art. 5, comma 7
Riferimento normativo richiamato in combinato con la disciplina sulla compensazione dei crediti e sulla documentazione relativa
decreto interministeriale n. 275 del 1998, art. 7
Ulteriori disposizioni applicative in materia di dichiarazioni e quadri dichiarativi collegati ai crediti
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Motivi di cassazione invocati dall'Agenzia (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo); la Corte non è però entrata nel merito per inammissibilità formale
codice di procedura civile, art. 327
Termine di sei mesi per proporre il ricorso per cassazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la violazione di tale termine ha determinato l'inammissibilità
codice di procedura civile, art. 325
Riferimento richiamato dalle Sezioni Unite in relazione al principio che la ripresa della notificazione deve avvenire entro un termine congruo (metà dei termini indicati dall'art. 325), salvo giustificazioni rigorose
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norme che prevedono l'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazioni respinte o inammissibili; la Corte ha ricordato che tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato per effetto della prenotazione a debito
Cass. SS.UU. n. 17352 del 2009
Giurisprudenza richiamata: in caso di notifica non riuscita per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente la notificazione al fine di conservare gli effetti temporali
Cass. SS.UU. n. 14594 del 2016
Giurisprudenza più recente richiamata: se la notifica non è andata a buon fine il notificante deve riattivare il procedimento senza superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo prove rigorose di circostanze eccezionali
Cass., sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280; Cass., sez. U, 2/02/2020, n. 4315
Precedenti giurisprudenziali richiamati in tema di contributo unificato e della esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal pagamento aggiuntivo a seguito dell'istituto della prenotazione a debito
Massime di principio
- In tema di crediti d'imposta utilizzati in compensazione, è fondamentale indicare correttamente il credito nel quadro RU della dichiarazione per le annualità rilevanti; la mancata indicazione può comportare contestazioni e rischi di decadenza.
- Le dichiarazioni integrative possono sanare errori o omissioni ma sono soggette a termini e limiti: non è pacifico che una integrativa presentata molto tempo dopo sia sempre efficace a riabilitare l'utilizzo in compensazione, per cui è prudente procedere tempestivamente.
- Quando si promuove ricorso per cassazione, la notificazione deve rispettare rigorosamente i termini perentori (art. 327 c.p.c.); errori nella scelta del domicilio o ritardi nella ripresa della notificazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Se una prima notifica fallisce per cause non imputabili al notificante, è obbligatorio riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e completarlo entro il termine ragionevole indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (criterio della metà dei termini ex art. 325 c.p.c.), altrimenti si perde l'effetto temporale originario.
- Le Amministrazioni dello Stato, quando sono parti processuali, possono essere esentate dall'obbligo del pagamento aggiuntivo del contributo unificato (doppio contributo) per effetto della prenotazione a debito; va verificata la qualità soggettiva della parte per l'applicazione di tale esenzione.
- In contenziosi tributari complessi, è consigliabile curare sia gli aspetti sostanziali (corretta indicazione e documentazione del credito) sia quelli processuali (domicilio eletto, modalità e termini di notifica) per non vanificare l'azione di impugnazione
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