Sentenza del 06/12/2016 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ICI - Immobili detenuti da Onlus - Comodato d'uso a favore di ente no profit - Rapporto di stretta strumentalità tra comodante ed utilizzatore - Esenzione dall'imposta - Elemento soggettivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità dell’esenzione ICI a un immobile di proprietà di un’associazione senza scopo di lucro, concesso in comodato gratuito a un altro ente no profit. L’immobile era utilizzato dall’ente comodatario per lo svolgimento di attività didattica senza fine di lucro. Il punto centrale era stabilire se fosse integrato anche l’elemento soggettivo richiesto per l’esenzione, nonostante il proprietario e l’utilizzatore fossero soggetti distinti.
La decisione
È stata riconosciuta l’esenzione ICI. La concessione in comodato non esclude il beneficio quando sussiste un rapporto di stretta strumentalità tra il soggetto proprietario e l’ente utilizzatore e l’immobile è concretamente destinato ad attività non lucrativa rientrante tra quelle agevolate. La distinzione formale tra comodante e comodatario non impedisce l’esenzione, purché sia dimostrato il collegamento funzionale tra i due enti e l’effettivo uso dell’immobile per finalità didattiche senza scopo di lucro.
Norme richiamate
Disciplina dell’esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività non lucrative
L’esenzione richiede la compresenza dell’elemento oggettivo, consistente nella destinazione dell’immobile a un’attività agevolata, e dell’elemento soggettivo, relativo al collegamento con un ente non commerciale o senza scopo di lucro. Tale elemento soggettivo può risultare integrato anche quando l’immobile è utilizzato da un ente diverso dal proprietario, se tra i due sussiste un rapporto di stretta strumentalità.
Cassazione civile, 18 dicembre 2015, n. 25508
Il principio richiamato ammette l’esenzione quando il comodato gratuito a favore di altro ente no profit costituisce uno strumento funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionali del proprietario e l’immobile è effettivamente utilizzato per attività non lucrative.
Massime di principio
- Per valutare un’esenzione fiscale immobiliare non è sufficiente verificare chi sia formalmente proprietario dell’immobile: occorre considerare anche chi lo utilizza e per quale concreta finalità.
- Il comodato gratuito a favore di un altro ente no profit non esclude automaticamente l’esenzione, se l’utilizzo dell’immobile è coerente con le finalità istituzionali del proprietario e sussiste un rapporto di stretta strumentalità tra gli enti.
- L’attività deve essere effettivamente svolta senza scopo di lucro e l’uso agevolato deve essere provato con elementi concreti, quali statuti, accordi tra gli enti, documentazione sull’attività svolta e modalità di utilizzo dell’immobile.
- La mera qualifica di ente non profit non è di per sé sufficiente: devono risultare sia il requisito soggettivo degli enti coinvolti sia la destinazione effettiva dell’immobile a un’attività rientrante tra quelle esenti.
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