Cassazione Civile, Sentenza n. 26482/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento che aveva recuperato a tassazione per l'anno 2005 costi ritenuti indeducibili per euro 64.237,47 (art. 109 TUIR) e IVA indetraibile per euro 6.423,76, su fatture riferite a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha censurato la sentenza di merito per aver fatto un uso eccessivo o non autonomo della sentenza penale di assoluzione dell'ex amministratore, per errata ripartizione dell'onere della prova tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e per aver ritenuto deducibili i costi in base all'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 senza verificare effettività e inerenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale, che ha esaminato autonomamente le risultanze penali insieme alla copiosa documentazione fornita dal curatore (bolle, fatture, estratti conto, libri contabili) e ha condiviso l'esito dell'assoluzione per relationem, pur rispettando il principio di autonomia tra processo penale e processo tributario. La Corte ha confermato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare (anche per indizi) la fittizietà del cedente e la consapevolezza dell'acquirente; il contribuente può provare la propria estraneità o la diligenza posta in essere. Ha altresì ritenuto applicabile l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993: l'acquirente può dedurre i costi anche se consapevole, salvo che i costi contrastino con i principi di effettività/inerenza. La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente rispetto al minimo costituzionale. Nessuna condanna alle spese (intimato non costituito) e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109
Norma invocata dall'Amministrazione per contestare la deducibilità dei costi; la CTR e la Cassazione hanno valutato la deducibilità alla luce delle regole di effettività e inerenza e della disciplina speciale successiva (art. 14, comma 4-bis l. 537/1993).
Codice di procedura penale, art. 654
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'utilizzo delle risultanze del processo penale; la Corte ha valutato che la CTR ha correttamente esaminato autonomamente la sentenza penale nel rispetto del principio di autonomia tra i due processi.
D.lgs. n. 74/2000, art. 21-bis (introdotto dal d.lgs. 14/06/2024 n.87)
Prevede l'efficacia nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento; la Corte ha osservato che non si applica al caso in cui l'assoluzione sia stata pronunciata dal GUP senza dibattimento.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; la Corte ha ribadito che, nelle fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare (anche per indizi) la fittizietà e la consapevolezza, mentre il contribuente deve provare la sua estraneità o la diligenza adottata.
Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
Stabilisce che l'acquirente può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (anche se consapevole), salvo che i costi contrastino con i principi fiscali di effettività e inerenza; principio applicato dalla CTR e confermato dalla Cassazione.
D.lgs. n. 546/1992, art. 36, n. 4
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma procedurale richiamata in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito motivazione sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Richiesta di indicazione delle ragioni della valutazione; la Corte ha confermato che la CTR ha esposto adeguatamente il proprio iter argomentativo.
Costituzione, art. 111, comma 6
Parametro per valutare il 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato tale minimo dalla sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'annotazione finale sulla contribuzione unificata; la Corte ha dichiarato che non sussistono ragioni per raddoppiare il contributo.
Massime di principio
- Processo penale e processo tributario sono autonomi: una sentenza penale (anche di assoluzione) non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 21-bis quando ricorrono i presupposti).
- Se esiste una sentenza penale favorevole, il giudice tributario può prenderne atto ma deve valutare autonomamente l'intero compendio probatorio offerto dalle parti e motivare in modo congruo la propria decisione.
- Nelle fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza dell'acquirente; spetta poi al contribuente provare la propria estraneità o la diligenza adottata.
- L'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 consente all'acquirente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se consapevole, salvo che i costi violino i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- La regolarità contabile e dei pagamenti non è, di per sé, sufficiente a escludere la consapevolezza dell'acquirente o la fittizietà dell'operazione; è necessario un esame complessivo degli elementi (documenti di trasporto, fatture, flussi bancari, libri contabili).
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato: è sufficiente che la motivazione superi il livello minimo costituzionale e non presenti vizi logico-giuridici gravi o contraddizioni insanabili.
- Una sentenza di assoluzione pronunciata dal GUP senza dibattimento non beneficia, di norma, dell'efficacia estesa prevista dall'art. 21-bis d.lgs. n.74; l'efficacia nel processo tributario richiede i presupposti normativi (irrevocabilità e dibattimento, se previsti).
- In situazioni analoghe è importante per il contribuente documentare con cura le operazioni (bolle di accompagnamento, consegne, pagamenti tracciati) e dimostrare le misure di diligenza adottate per evitare di essere coinvolto in schemi fraudolenti.
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