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Risoluzione

Risoluzione n. 64 del 28/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e che rispettano il limite di ricavi/compensi, anche se non applicano concretamente gli ISA. Rientrano nella proroga anche i soggetti in regime forfetario, di vantaggio o con altre esclusioni dagli ISA, nonché i soci/partecipanti di soggetti trasparenti ex artt. 5, 115 e 116 TUIR, se in possesso dei requisiti.

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti per i soggetti ISA

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

La risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 chiarisce l’ambito soggettivo della proroga dei termini di versamento prevista dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019. Il documento precisa quali contribuenti possono beneficiare dello slittamento al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’articolo 12-quinquies del decreto crescita stabilisce la proroga dei termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, portandoli tutti al 30 settembre 2019.

Il documento ricorda inoltre che:

  • gli ISA sono stati istituiti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e il corretto assolvimento degli obblighi tributari;
  • gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale si applicano;
  • con i decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati ISA relativi a specifiche attività nei settori commercio, manifatture, servizi, agricoltura e attività professionali;
  • gli ISA si applicano dal periodo d’imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni.

Ambito soggettivo della proroga

La risoluzione chiarisce che la proroga si applica a tutti i contribuenti che, congiuntamente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In base a tale interpretazione, rileva l’esercizio dell’attività rientrante in un ISA approvato, a prescindere dal fatto che il contribuente applichi effettivamente o meno lo strumento.

Soggetti espressamente inclusi

Ricorrendo le condizioni sopra indicate, la proroga interessa anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Soci e soggetti trasparenti

La disposizione dell’articolo 12-quinquies, comma 4, estende la proroga anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. In questo modo, la proroga si applica anche ai partecipanti di entità trasparenti, se collegati ad attività e ricavi/compensi rientranti nel perimetro indicato.

Termini di versamento interessati

La proroga riguarda i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
  • relativi all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • relativi all’IVA.

I termini originariamente in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono differiti al 30 settembre 2019.

Vigilanza amministrativa

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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