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Risoluzione

Risoluzione n. 61 del 26/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per gli utili di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate formati fino al 31 dicembre 2017 ma deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il previgente regime transitorio. Di conseguenza, l’intermediario o sostituto d’imposta deve operare la ritenuta a titolo di acconto secondo le regole anteriori alla legge di bilancio 2018.

Applicazione del regime transitorio ai dividendi esteri su partecipazioni qualificate

Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società argentina a soggetti fiscalmente residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate, con particolare riguardo agli utili maturati fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e deliberati nel dicembre 2018. Il punto centrale riguarda l’applicazione del regime transitorio introdotto dalla legge di bilancio 2018 e, soprattutto, la permanenza o meno della ritenuta alla fonte in capo alla società fiduciaria/intermediario che riscuote i dividendi.

Quesito posto dalla società istante

La società istante, operante in forza di mandati fiduciari ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, gestisce l’incasso di dividendi esteri per conto di mandanti residenti in Italia. Nel caso concreto:

  • i dividendi provengono da una società argentina;
  • i percettori sono persone fisiche residenti in Italia;
  • le partecipazioni sono qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR;
  • i mandanti hanno dichiarato che i dividendi si riferiscono a partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa;
  • le somme sono state incassate nel dicembre 2018, a fronte di distribuzioni deliberate il 5 e il 13 dicembre 2018.

La società chiede se, su tali somme, debba essere applicata la ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2017.

Tesi del contribuente

Secondo la società istante, la disciplina introdotta dalla legge n. 205 del 2017 avrebbe eliminato l’obbligo di ritenuta d’acconto anche per i dividendi esteri relativi a partecipazioni qualificate, quando distribuiti dopo il 31 dicembre 2017. La tesi si fonda su tre argomenti principali:

  • l’art. 1, comma 1003, lettera c), della legge di bilancio 2018 ha equiparato il regime dei dividendi esteri da partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate, abrogando la lettera a) dell’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973;
  • l’art. 1, comma 1005, stabilisce che il nuovo regime si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018;
  • il comma 1006 avrebbe conservato solo il regime di determinazione della base imponibile e dell’imposta, non anche quello dichiarativo e di riscossione.

La società ritiene inoltre che, se si negasse l’applicazione del comma 1005 agli utili in questione, dovrebbe allora operare anche la disciplina previgente del comma 5 dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce il nuovo assetto normativo introdotto dai commi da 999 a 1006 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, che ha modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti da partecipazioni qualificate. In particolare, viene evidenziato che:

  • ai redditi di capitale da partecipazioni qualificate è stata estesa l’aliquota del 26 per cento;
  • è stata prevista, in linea generale, la medesima modalità di tassazione delle partecipazioni non qualificate, mediante ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva;
  • sono stati modificati l’art. 47 del TUIR e l’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.

Ai sensi del comma 1005, il nuovo regime si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, secondo il principio di cassa.

Regime transitorio per gli utili formati fino al 31 dicembre 2017

L’Agenzia sottolinea che il comma 1006 introduce una deroga al principio generale, prevedendo un regime transitorio per non penalizzare i soci titolari di partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formate fino al 31 dicembre 2017. In base a tale disposizione:

  • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES;
  • formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;
  • continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017.

La risoluzione richiama anche il regime previgente dell’art. 47, comma 1, del TUIR, secondo cui gli utili da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio d’impresa commerciale, concorrevano parzialmente alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Vengono ricordate le percentuali di concorso:

  • 40 per cento per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72 per cento per utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
  • 58,14 per cento per dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Dividendi esteri e ritenuta in presenza di partecipazioni qualificate

Per gli utili di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate in soggetti residenti in Paesi non a fiscalità privilegiata, l’Agenzia ricorda che l’assimilazione al trattamento dei dividendi nazionali richiede le condizioni dell’art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR. In particolare, i titoli esteri devono essere assimilabili alle azioni quando la remunerazione:

  • è costituita esclusivamente da utili;
  • rappresenta una partecipazione ai risultati economici della società emittente;
  • è totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo la normativa del Paese estero.

Prima della legge di bilancio 2018, tali utili esteri da partecipazioni qualificate erano in generale imponibili parzialmente e, se corrisposti da società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, erano soggetti a ritenuta a titolo di acconto da parte dell’intermediario ai sensi dell’art. 27, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 600/1973. Tale lettera è stata abrogata dalla legge n. 205/2017.

Interpretazione dell’Agenzia: permanenza del regime previgente per il transitorio

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina abrogata continua tuttavia ad applicarsi alle distribuzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 ma relative a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La ratio è quella di salvaguardare, per un periodo limitato, il precedente regime fiscale degli utili formati prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema.

L’Agenzia afferma che il regime transitorio non riguarda solo la misura dell’utile soggetto a imposizione, ma anche le modalità di imposizione. Una lettura diversa determinerebbe l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento su utili che il legislatore ha inteso preservare nel regime previgente. A supporto di questa interpretazione viene richiamata anche la relazione illustrativa, secondo cui tali utili “conservano il previgente regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente”.

Pertanto, quando gli utili esteri sono percepiti tramite sostituto d’imposta o intermediario:

  • si applica la ritenuta a titolo di acconto;
  • si applica la disciplina previgente dell’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973;
  • la ritenuta è operata sul cosiddetto “netto frontiera”, secondo il comma 4-bis.

Esclusione dell’applicazione del comma 5 dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973

La risoluzione chiarisce infine che il comma 5 dell’art. 27, nel testo previgente alle modifiche della legge di bilancio 2018, non è applicabile per disapplicare le ritenute sugli utili di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate. Tale norma prevedeva che le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non fossero operate quando le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarassero, al momento della percezione, che gli utili erano relativi ad attività d’impresa o a partecipazioni qualificate.

L’Agenzia precisa però che questa disposizione:

  • si riferiva esclusivamente alle ritenute a titolo d’imposta relative a partecipazioni non qualificate;
  • valeva sia per dividendi di fonte italiana sia per quelli di fonte estera;
  • non operava, neppure in passato, per le partecipazioni qualificate, che non rientravano nell’ambito applicativo del primo periodo del comma 4 dell’art. 27.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che, per gli utili esteri derivanti da partecipazioni qualificate, formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, resta applicabile il regime previgente. Di conseguenza, l’intermediario o sostituto d’imposta deve operare la ritenuta a titolo di acconto secondo la disciplina precedente alla legge di bilancio 2018, senza poter invocare il comma 5 dell’art. 27 per escluderla.

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