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Risoluzione

Risoluzione n. 62 del 26/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce le modalità e i termini per delegare gli intermediari ai servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi, ricordando l’adeguamento delle procedure a seguito dei provvedimenti del 2018 e 2019. In particolare, indica che l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019, e riepiloga le modalità di trasmissione delle deleghe e le regole sui corrispettivi telematici.

Deleghe agli intermediari per fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

Deleghe agli intermediari per fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

La risoluzione illustra gli aggiornamenti intervenuti in materia di deleghe agli intermediari per i servizi del portale "Fatture e Corrispettivi", con particolare attenzione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e ai servizi connessi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento tiene conto delle modifiche normative e provvedimentali succedutesi tra il 2018 e il 2019 e fornisce indicazioni operative su adesione, conferimento delle deleghe e utilizzo dei servizi.

Quadro normativo e modifiche ai servizi di fatturazione elettronica

Il documento richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, con il quale sono stati modificati i provvedimenti del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 in materia di fatturazione elettronica, anche in recepimento delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, è stata introdotta nell’area riservata del sito dell’Agenzia una funzionalità per consentire all’operatore IVA, a un intermediario delegato o al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Aggiornamento delle deleghe e necessità di nuova delega per la consultazione

A seguito di tali modifiche, è stato aggiornato il modulo per il conferimento e la revoca delle deleghe agli intermediari. La descrizione del servizio di consultazione è stata ampliata per includere la gestione del servizio stesso, comprensiva di:

  • adesione al servizio;
  • recesso;
  • ricerca;
  • consultazione;
  • acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il documento precisa che, dopo le modifiche del 21 dicembre 2018, le deleghe conferite in precedenza non consentono agli intermediari di aderire al servizio di consultazione per conto dei clienti. Pertanto, gli intermediari già delegati prima di tale data devono acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione per poter operare in tal senso.

Termini per l’adesione al servizio di consultazione

In accoglimento delle richieste delle categorie professionali, i termini per l’adesione al servizio sono stati prorogati con i provvedimenti del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019.

È stato stabilito che:

  • la funzionalità per aderire al servizio è disponibile dal 1° luglio 2019;
  • l’adesione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2019.

Modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari

La risoluzione raccomanda di presentare le deleghe tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in modalità:

  • "massiva";
  • "puntuale".

Tali modalità, previste dal punto 4.3 del provvedimento del 5 novembre 2018, consentono l’attivazione automatica della delega dopo la positiva verifica degli elementi di riscontro ricavabili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Trasmissione alternativa tramite PEC in assenza di elementi di riscontro

Nei casi in cui non sia possibile fornire gli elementi di riscontro richiesti, la risoluzione conferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere la documentazione via posta elettronica certificata.

La trasmissione deve avvenire, per ciascun soggetto delegato, mediante un file firmato digitalmente contenente:

  • le copie delle deleghe cartacee compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
  • un prospetto con gli elementi essenziali delle deleghe conferite, secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
  • una dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta:
    • di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli;
    • la corrispondenza tra quanto riportato nel file e quanto indicato nei moduli;
    • l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione, per consentire i controlli dell’Agenzia.

Il file deve essere inviato alla PEC della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. Tale modalità è alternativa alle altre previste dal provvedimento del 5 novembre 2018.

Effetti dell’invio di una nuova delega e durata

Il documento precisa che l’invio di una nuova delega produce l’aggiornamento automatico solo dei servizi per i quali viene comunicata la delega, senza necessità di revocare preventivamente le precedenti.

Viene fatto l’esempio di un soggetto che abbia già delegato tutti e cinque i servizi di fatturazione elettronica e che successivamente trasmetta un nuovo modulo solo per il servizio di consultazione: in tal caso, il sistema aggiorna solo tale servizio e lascia invariate le altre deleghe.

La durata della delega resta fissata entro il limite massimo di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo. Se l’intermediario è delegato a più servizi e occorre rinnovare solo la delega relativa alla consultazione, può essere opportuno presentare nuovamente anche le altre deleghe per evitare scadenze differenziate.

Corrispettivi telematici: obbligo e decorrenza

La risoluzione richiama anche l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli operatori che svolgono le attività di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale adempimento sostituisce la certificazione fiscale dei corrispettivi prevista:

  • dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • dal DPR 21 dicembre 1996, n. 696.

Le decorrenze indicate sono:

  • 1° luglio 2019 per gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 per gli altri operatori.

Deleghe agli intermediari per i servizi dei corrispettivi e accreditamento dei dispositivi

Il documento ricorda che tra i servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi vi sono anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al provvedimento del 5 novembre 2018.

In particolare, conferendo la delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi", l’intermediario è abilitato ad accedere anche all’area "Corrispettivi" del portale relativa al singolo cliente, dove può utilizzare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi, cioè:

  • registratori telematici;
  • distributori automatici.

Avvio dei registratori telematici

Infine, la risoluzione evidenzia che, dal 11 giugno 2019, è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente. Questo elemento viene indicato come misura di agevolazione dell’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

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