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Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della cartella di pagamento e, in particolare, la validità della sua notificazione eseguita direttamente dal concessionario della riscossione tramite il servizio postale o tramite messo notificatore. La contribuente sosteneva inoltre vizi relativi alla mancata comunicazione preventiva, alla motivazione della cartella, al calcolo degli interessi e all'assenza della firma autografa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione, ritenendo che il concessionario non potesse procedere direttamente alla notifica a mezzo posta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale di Equitalia Sud S.p.A., riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è legittima ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 e che la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma. Ha inoltre ritenuto valida la cartella, poiché preceduta dalla comunicazione di irregolarità e completa delle informazioni necessarie, degli interessi e dei dati utili alla verifica del debito. L'eventuale omessa comunicazione preventiva costituirebbe comunque una mera irregolarità, non causa di nullità. È stata esclusa anche l'invalidità per mancanza di firma autografa. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.250 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e di ulteriori 1.250 euro in favore di Equitalia Sud S.p.A., oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma prevede una modalità di notificazione alternativa a quella effettuata tramite i soggetti abilitati, affidata direttamente al concessionario e all'ufficiale postale. La notificazione si perfeziona con la ricezione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata autonoma.

  • Art. 26, penultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.

    La distinzione tra relata e avviso di ricevimento conferma che il legislatore contempla modalità diverse di notificazione, compresa quella diretta tramite posta.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo

    La cartella di pagamento è valida quando contiene gli elementi necessari per identificare il tributo, il debito, gli interessi, le modalità di pagamento e i termini e le autorità per l'impugnazione.

  • Principio giurisprudenziale sull'invito preventivo al pagamento

    L'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo non determina la nullità dell'iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità.

    La comunicazione preventiva non è considerata una condizione di validità della cartella, salvo specifiche disposizioni che prevedano espressamente la nullità. La sua funzione è principalmente quella di consentire al contribuente di regolarizzare il pagamento con una riduzione delle sanzioni.

  • Principio giurisprudenziale sulla sottoscrizione della cartella

    L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto.

    La validità della cartella non dipende necessariamente dalla presenza di una firma autografa, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e sia conforme al modello normativo previsto.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile l'intervento di un ufficiale giudiziario, di un messo comunale o di altro soggetto notificatore.
  • Quando la notifica avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della ricezione e dell'identità del destinatario può risultare dall'avviso stesso, senza necessità di una separata relata di notifica.
  • L'assenza o l'irregolarità di una comunicazione preventiva non comporta automaticamente la nullità della cartella, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
  • Una cartella è normalmente valida se consente al contribuente di comprendere origine, importo e criteri di calcolo del debito e di verificare la correttezza della pretesa fiscale.
  • La mancanza della firma autografa non determina di per sé l'invalidità della cartella, quando l'atto è riconducibile all'amministrazione competente e rispetta il modello previsto dalla legge.
  • Le contestazioni sulla notifica devono concentrarsi su vizi concreti, come mancata ricezione, indirizzo errato, assenza di prova della consegna o mancata riferibilità dell'atto al destinatario; la sola notifica diretta a mezzo posta non è sufficiente a renderla inesistente o nulla.

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