Cassazione Civile, Sentenza n. 34107/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il licenziamento disciplinare. Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione della sua condotta come rientrante nell'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001, sostenendo che il comportamento fosse finalizzato a trarre in inganno il datore di lavoro facendo risultare presenza in ufficio nonostante l'allontanamento; 2) che la condotta integrasse le fattispecie disciplinari del CCNL art. 25, n. 10 (atti con dolo o colpa grave con danno per l'azienda) e n. 11 (alterazione dolosa dei sistemi di rilevamento della presenza), in particolare per il pregiudizio d'immagine derivante dalla pubblicazione di foto dell'auto aziendale su Facebook; 3) la violazione dei principi di proporzionalita della sanzione disciplinare, invocando norme civilistiche e contrattuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) è stata rilevata l'eccezione di giudicato interno: in primo grado era già stata esclusa l'operativita dell'art. 55‑quater sul caso, quindi tale questione non poteva essere riaperta in cassazione; 2) non sussiste l'alterazione dolosa dei sistemi di rilevamento (art. 25 n.11 CCNL): il lavoratore non ha interferito con i sistemi e l'allontanamento era connesso alla prestazione e autorizzato dal responsabile; 3) il danno d'immagine derivato dalla pubblicazione su social network e la ripresa fotografica dell'auto aziendale sono eventi imprevedibili e sopravvenuti, non imputabili come conseguenza prevedibile della condotta, quindi non integrano il n.10 art.25 nella misura che giustifichi il licenziamento; 4) l'assenza per pochi minuti a scopo personale, nel contesto descritto, rientra nelle sanzioni conservative previste dal CCNL e la valutazione di proporzionalita operata dalla Corte territoriale non è manifestamente irrazionale. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 165/2001, art. 55‑quater
La Corte territoriale aveva già escluso in primo grado l'applicazione di questa disposizione al fatto concreto; la Cassazione ha ritenuto operante l'eccezione di giudicato interno che impedisce la riforma di quella specifica qualificazione nella sede di legittimità
CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico‑forestale e idraulico‑agraria, art. 25, nn. 1, 10, 11
Il contratto collettivo disciplina la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni. La Corte ha ritenuto che: n.11 (alterazione dei sistemi di rilevamento) non ricorresse perché non vi fu interferenza sui sistemi; n.10 (atti con dolo o colpa grave con danno per l'azienda) richiede prevedibilita del danno, che qui mancava; n.1 prevede sanzioni conservative per l'abbandono non autorizzato del posto e pertanto la sanzione conservativa è proporzionata
d.lgs. 116/2016
Citato come riferimento normativo invocato dal ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma, essendo prevalente l'analisi incentrata su d.lgs. 165/2001 e sul CCNL
codice civile, art. 2119
Norma sul licenziamento per giusta causa; la Corte ha valutato che le condotte contestate non raggiungevano la gravita richiesta per la perdita irreparabile del rapporto fiduciario indicata dall'art. 2119
codice civile, artt. 1175 e 1375
Principi di diligenza e buona fede contrattuale invocati dal ricorrente in relazione alla proporzionalita e correttezza del comportamento: la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice del merito su proporzionalita non fosse manifestamente irrazionale
codice civile, artt. 1339 e 1419
Richiamati in sede di doglianza; dal testo non emerge che la Corte abbia operato una specifica reinterpretazione sulla base di tali norme, essendo la decisione fondata su giudizio di merito e sul CCNL
d.lgs. 150/2009
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente riguardo alla disciplina dell'impiego pubblico; la decisione ha comunque confermato la possibilita di applicare il CCNL privatistico per la definizione delle fattispecie disciplinari
d.p.r. 62/2013, art. 11 co. 3
Citato dal ricorrente; dal testo della sentenza emerge che non ha inciso sulla decisione principale che si fonda su CCNL e d.lgs.165/2001
codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Motivi di cassazione dedotti: violazione di norme e vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondati tali rilievi alla luce del giudicato interno, della valutazione di merito e della prevedibilita del danno
d.p.r. 115/2002, art. 13 co. 1‑quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo processuale relativo al versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato interno impedisce di riproporre in cassazione una diversa qualificazione giuridica della stessa fattispecie quando tale questione sia stata già definitivamente decisa nel grado precedente
- Per configurare l'alterazione dolosa dei sistemi di rilevamento della presenza occorre prova di interferenza o manipolazione diretta dei sistemi; un semplice allontanamento non equivale automaticamente ad alterazione
- Perché un danno all'azienda sia imputabile come conseguenza della condotta (n.10 art.25 CCNL) è richiesta la prevedibilita del pregiudizio come esito verosimile del comportamento: eventi eccezionali e sopravvenuti (es. pubblicazione su social di foto scattate da terzi) non sono imputabili
- Assenze brevi, autorizzate o comunque connesse a esigenze legate alla prestazione (es. cambiarsi per abiti bagnati) possono essere sanzionate con misure conservative previste dal CCNL, e non giustificano automaticamente il licenziamento se non determinano perdita del vincolo fiduciario
- La valutazione della proporzionalita della sanzione spetta al giudice del merito e solo elementi di manifesta irrazionalita possono giustificarne la censura in sede di legittimità
- L'applicazione di un CCNL di diritto privato a rapporti di lavoro in enti pubblici privatizzati non esclude, salvo diversa previsione di legge, l'applicazione delle regole generali del d.lgs. 165/2001 ove rilevanti per fattispecie sostanziali
- Nelle controversie disciplinari, il datore di lavoro deve fornire prove chiare e adeguate della natura dolosa o della gravita della condotta per giustificare il licenziamento
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