Sentenza del 16/05/2018 n. 2170 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Atto impo-esattivo - Notifica a mezzo posta raccomandata - Inesistenza e/o nullità assoluta della notifica - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione è stata disattesa. La notificazione a mezzo posta raccomandata è stata ritenuta validamente prevista dall'ordinamento: l'art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 78/2010 per gli avvisi di intimazione al pagamento e l'art. 14 della legge 890/1982 per gli avvisi di accertamento. Pertanto, la notificazione non è stata considerata inesistente né affetta da nullità assoluta e insanabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza o, in subordine, la nullità assoluta e insanabile della notificazione dell'avviso di accertamento avente natura di atto impo-esattivo, sostenendo che la notificazione a mezzo posta raccomandata non fosse idonea o legalmente prevista.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lettera a), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Norma richiamata per la notificazione degli avvisi di intimazione al pagamento.
La disposizione consente la notificazione secondo le modalità previste per gli atti impo-esattivi e, in particolare, mediante raccomandata quando ne ricorrono i presupposti.
Art. 14, legge 20 novembre 1982, n. 890
Norma richiamata per la notificazione degli avvisi di accertamento.
La notificazione a mezzo del servizio postale degli avvisi di accertamento è una modalità legalmente prevista; la sua utilizzazione, di per sé, esclude l'inesistenza della notifica.
Massime di principio
- La notificazione di un avviso di accertamento mediante raccomandata non è inesistente o radicalmente nulla solo perché effettuata senza le modalità alternative sostenute dal contribuente, quando la legge prevede espressamente il ricorso al servizio postale.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare una concreta violazione delle forme legali o l'assoluta mancanza di un collegamento tra l'atto e il destinatario; la mera preferenza per una diversa modalità notificatoria non è sufficiente.
- La natura impo-esattiva dell'atto non impedisce la notificazione a mezzo posta, purché siano rispettate le disposizioni specifiche applicabili agli avvisi di accertamento o agli avvisi di intimazione al pagamento.
- Eventuali irregolarità formali della notifica devono essere distinte dall'inesistenza: quest'ultima ricorre solo in casi eccezionali, mentre una notifica prevista dalla legge non può essere qualificata come inesistente per il solo mezzo utilizzato.
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