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Legge

L.R. Molise 8/2015

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

Normativa regionaleL.R. Molise 8/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza società ed enti regionali, istituisce la centrale unica di committenza, disciplina il nuovo ente post-sisma e interviene su energia, turismo, scuola, sanità, personale e finanza territoriale. Molte misure hanno termini attuativi nel 2015-2016 o riguardano procedimenti/esercizi ormai chiusi; alcune parti risultano poi modificate o abrogate.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate, spese e riordino organizzativo della Regione Molise

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 della Regione Molise

La legge interviene in modo ampio sull’organizzazione regionale, sugli enti strumentali, sulla spesa pubblica e su alcuni settori di intervento. Molte norme erano finalizzate all’attuazione della manovra 2015 e a riorganizzazioni con termini puntuali di prima applicazione.

Razionalizzazione del sistema regionale e società partecipate

La disciplina sul personale degli enti e delle società del Sistema Regione Molise stabilisce un tetto al trattamento economico del personale non dirigenziale, che non può superare quello previsto dai contratti collettivi nazionali applicati. Per direttori, direttori generali e dirigenti sono previsti limiti più stringenti, collegati rispettivamente ai limiti regionali e al trattamento dei direttori dei servizi regionali. Gli enti e le società interessati dovevano adeguarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

La legge dispone inoltre che il direttore del servizio regionale competente in materia culturale sia anche direttore dell’IRESMO senza compensi aggiuntivi, e che il direttore del servizio competente in materia di diritto allo studio universitario sia anche direttore dell’E.S.U., sempre senza compensi aggiuntivi.

Per Molise Dati S.p.A. è prevista la trasformazione da società per azioni a società consortile, previa estensione della compagine societaria con l’ingresso di FinMolise S.p.A.; la Regione mantiene il controllo e possono aderire gli enti del Sistema Regione che utilizzano il S.I.R. La trasformazione deve preservare continuità dei rapporti giuridici, natura di società di interesse generale, rapporti di lavoro, affidamenti e convenzioni. Gli atti attuativi della Giunta dovevano essere adottati entro 120 giorni. La nuova governance prevede assemblea dei consorziati, consiglio di amministrazione fino a tre membri e sindaco unico, con nomina dell’organo amministrativo su designazione della Giunta e dell’organo di controllo da parte del Consiglio regionale.

È istituito e rafforzato il “Fondo regionale per le imprese”, gestito da Finmolise S.p.A., alimentato anche dalle risorse derivanti dalla liquidazione di Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l. La Giunta definisce obiettivi, criteri e riparto delle risorse. È inoltre consentito a Finmolise S.p.A. concedere finanziamenti per estinguere posizioni in essere presso la società in liquidazione, al fine di accelerarne la chiusura.

Korai S.r.l. in house providing è posta in scioglimento e liquidazione; la Giunta può adottare gli atti necessari e favorire la mobilità del personale verso altre società partecipate.

L’Azienda Molise Acque è riordinata con riduzione e ricalibratura degli organi: il consiglio di amministrazione è composto da due membri eletti dal Consiglio regionale oltre al presidente, nominato dalla Giunta. Lo statuto doveva essere adeguato entro 60 giorni. Gli organi in carica cessano all’entrata in vigore e, in attesa delle nuove nomine, può essere nominato un commissario straordinario.

L’ARPAM riceve per delega le funzioni di ripristino ambientale, vigilanza e sanzioni nelle attività estrattive; la Giunta doveva disciplinarne l’esercizio entro 60 giorni.

Protezione civile e ricostruzione post-sisma

L’Agenzia regionale di protezione civile è soppressa; i suoi organi decadono e il Presidente della Giunta nomina un commissario straordinario. Il Servizio di Protezione Civile regionale subentra nelle funzioni e la Giunta doveva disciplinarne organizzazione e funzionamento entro il 31 dicembre 2015. In questa fase transitoria il commissario assicurava l’esercizio delle funzioni.

Contestualmente è istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma, le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS), ente temporaneo con sede a Campobasso e personalità giuridica pubblica. Le competenze riguardano la gestione degli interventi post-sisma, il supporto alla Regione per interventi strutturali e il patrimonio immobiliare regionale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nonché attività di studio, microzonazione sismica, monitoraggio del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico. L’Agenzia può occuparsi anche di progetti europei e di ulteriori competenze assegnate dalla Giunta.

Sono previsti un direttore e un revisore unico, entrambi con incarichi a durata triennale. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta, può essere scelto anche all’esterno in presenza dei requisiti previsti, rappresenta l’ente e ne coordina l’attività; il revisore unico, iscritto nel registro dei revisori legali, vigila sulla regolarità amministrativo-contabile e riferisce annualmente alla Giunta. Il regolamento di funzionamento, organizzazione e contabilità doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2015.

L’Agenzia subentra ai rapporti giuridici, ai contratti, alle convenzioni e, per i rapporti di lavoro non dirigenziali a tempo determinato, anche al personale contrattualizzato selezionato per le procedure del 2012, fino a scadenza. I costi iniziali sono coperti con risorse CIPE già assegnate e con eventuali trasferimenti regionali.

Per la ricostruzione post-sisma 2002 i Comuni possono stabilire priorità tra immobili privati, opere pubbliche e beni culturali; le procedure di istruttoria, approvazione e pagamento non sono gravate da oneri o diritti di segreteria. È imposto un termine di 45 giorni per l’istruttoria dei SAL. L’Agenzia emette i mandati di pagamento secondo l’istruttoria dei soggetti attuatori, con una disciplina speciale in caso di certificazione dei crediti tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali. I Comuni possono utilizzare anche eventuali risorse nazionali o comunitarie aggiuntive secondo criteri della Giunta. Il personale della ex Agenzia di Protezione Civile è inserito nel nuovo Servizio di Protezione Civile regionale.

Centrale unica di committenza regionale

La Regione istituisce la Centrale unica di committenza regionale come soggetto aggregatore e centrale di committenza per amministrazione regionale, società in house, enti strumentali controllati e ASReM, con regole specifiche per gli enti che conservano autonomia operativa nelle procedure sotto soglia. La Centrale subentra nelle convenzioni in essere e svolge attività di centralizzazione della domanda pubblica, stipula di contratti quadro, funzioni di stazione unica appaltante, programmazione delle gare centralizzate, gestione di convenzioni e accordi quadro, attività di committenza ausiliaria, formazione, sviluppo dell’e-procurement, monitoraggio dei consumi e collaborazione con altri soggetti aggregatori.

Le relazioni tra Centrale e soggetti aderenti sono regolate da accordi di committenza, con disciplina specifica per ASReM. Gli enti che hanno accordi trasmettono il piano dei fabbisogni entro il 30 settembre; la Centrale adotta il programma degli acquisti entro il 31 dicembre. Il Servizio regionale competente è dotato delle risorse necessarie entro 60 giorni dall’entrata in vigore. È prevista una clausola valutativa annuale e una fase di prima applicazione per il 2015, con operatività verso gli enti locali dal 1° settembre 2015. L’articolo sul responsabile del procedimento e vari articoli della disciplina della Centrale risultano successivamente modificati dalla normativa regionale del 2025, ma la struttura di base resta quella della centralizzazione degli acquisti regionali.

Energia e attestati di prestazione energetica

La legge prevedeva l’adozione della metodologia di calcolo della prestazione energetica, dei requisiti minimi e del sistema di classificazione energetica sulla base della normativa nazionale, ma la disposizione è stata successivamente abrogata.

Resta la disciplina sul Catasto degli attestati di prestazione energetica, da realizzare con convenzione con ENEA entro 60 giorni: la Giunta doveva definire la trasmissione telematica, il sistema dei controlli e le sanzioni. È istituito l’Albo dei professionisti abilitati al rilascio degli APE. Per ogni attestato trasmesso alla Regione è dovuto, dall’entrata in vigore della legge, un contributo istruttorio di 20 euro, aggiornabile dalla Giunta.

Settori produttivi, cultura, scuole e turismo

Tra le modifiche settoriali, il Palio di San Nicola di Guglionesi è aggiunto all’elenco delle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione.

In materia di sicurezza degli edifici scolastici, vengono salvaguardati gli interventi relativi alle scuole dalle procedure automatiche di recupero o revoca, consentendo alla Giunta di disporre nuove concessioni o finanziamenti a valere su eventuali risorse nazionali disponibili.

Nel turismo rurale viene ridefinito l’elenco dei soggetti iscrivibili e viene abrogato l’articolo 14 della legge di settore.

Per i consorzi industriali, in caso di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario con durata di 90 giorni; dalla data di entrata in vigore della disposizione decadono i commissari già in carica.

In materia di pari opportunità, è modificata la procedura di elezione della Presidente e delle Vicepresidenti della Commissione regionale, con voto segreto, voto limitato e regole di maggioranza differenziate.

Autorità di bacino e funzioni idriche

La legge regionale istitutiva dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore è abrogata. L’Autorità resta però in proroga fino alla conclusione del procedimento di soppressione, che richiede anche un’intesa con Abruzzo, Campania e Puglia. Al termine, la Regione Molise subentra nei rapporti attivi e passivi, compresi beni e personale, mentre le funzioni amministrative passano al Servizio Idrico Integrato o alle successive strutture competenti.

Organizzazione regionale, personale e finanza territoriale

La riforma dell’organizzazione amministrativa regionale introduce i Dipartimenti come strutture complesse, con numero massimo di quattro, da istituire entro 60 giorni. Con la nomina dei direttori di Dipartimento cessano le Direzioni d’Area e viene soppressa la figura del Direttore generale della Giunta regionale; le relative competenze sono trasferite ai Dipartimenti. Sono ridefiniti numerosi rinvii interni alla legge organizzativa del 2010 e il trattamento economico dei dirigenti apicali degli enti e organismi regionali viene ricondotto a limiti predeterminati. La disposizione è stata poi in parte colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale, ma il quadro generale è quello della ristrutturazione per Dipartimenti.

È abrogato l’articolo della legge finanziaria 2006 che disciplinava specifiche previsioni di spesa. Inoltre è istituito l’Osservatorio sulla finanza territoriale della Regione Molise, incaricato di elaborare indicatori, criteri e metodologie per valutare gli effetti delle politiche regionali sugli enti locali. I Comuni e gli altri enti trasmettono bilanci e documenti contabili; l’Osservatorio presenta entro il 30 novembre un rapporto annuale sulla finanza territoriale, utile alla Giunta per proposte di riordino normativo e amministrativo.

Spesa pubblica, patrimonio e sanità

La partecipazione del personale regionale a commissioni, comitati e gruppi di lavoro istituiti per funzioni istituzionali è resa obbligatoria, salvo impedimenti di legge, nell’ottica di razionalizzazione della spesa.

Per la valorizzazione del patrimonio regionale la Regione può stipulare accordi quadro con l’Agenzia del demanio e avvalersi di agenzie regionali o altre strutture pubbliche, preferendole a eventuali esternalizzazioni.

In materia sanitaria, i rapporti di debito e credito delle disciolte ASL restano a carico della gestione liquidatoria e sono gestiti direttamente dal Commissario liquidatore.

Entrata in vigore e valutazione di attualità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Una parte consistente delle disposizioni riguarda riorganizzazioni, scadenze e procedimenti avviati nel 2015-2016 o settorialmente superati; alcune previsioni risultano inoltre successivamente modificate, abrogate o dichiarate incostituzionali. Nel complesso, l’atto è oggi solo in parte ancora utile come fonte storica o per ricostruire la disciplina residua di specifici istituti regionali.

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