Ordinanza n. 2311/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, A) del provvedimento di non ammissione dell’odierno istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; E) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; F) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; G) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1115/2025 ed allegati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025; I) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025; J) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati; K) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati; L) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati; M) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati; N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026; P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”; Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026; R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi; S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026; U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.; V) dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii; W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l’anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025; X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre e conseguente decadenza dall'immatricolazione/iscrizione, nonché graduatorie nazionali, esiti degli esami e atti ministeriali regolatori della procedura di accesso a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di non ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia e la conseguente decadenza dall'immatricolazione/iscrizione, oltre alle graduatorie nazionali, agli esiti degli esami del semestre filtro e alla complessiva disciplina ministeriale della procedura. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria degli studenti privi di tutte le sufficienze, deducendo violazioni della par condicio, dell'imparzialità, dell'affidamento e della disciplina legislativa; disomogeneità tra le commissioni universitarie e violazione dell'anonimato; mancata attribuzione dei posti rimasti vacanti; irregolarità e erroneità di quesiti d'esame; disomogeneità delle modalità formative; violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della relativa legge delega; questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega e irragionevolezza; nonché violazione della direttiva 93/16/CEE. La ricorrente aveva conseguito al secondo appello una sufficienza in Chimica, venendo così reinserita in graduatoria secondo il meccanismo sopravvenuto, ma collocata in una fascia meno favorevole.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente una prognosi favorevole ai fini del fumus boni iuris, ferme le valutazioni proprie del giudizio di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche a chi abbia conseguito una sola sufficienza e valorizza eventualmente voti rifiutati, ordinando i candidati in fasce differenziate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale sistema tutela sia l'esigenza di saturare i posti disponibili sia l'affidamento nelle regole originarie, assicurando che i candidati conformi al requisito iniziale delle tre sufficienze non siano sopravanzati da chi ne abbia beneficiato in deroga. La collocazione della ricorrente in una fascia meno favorevole è stata ritenuta coerente con il fatto che l'unica sufficienza utile era stata valorizzata in forza della disciplina sopravvenuta. Le doglianze sulla par condicio derivante dalle diverse commissioni sono state ritenute generiche e irrilevanti per le prove a risposta multipla, mentre non è stata fornita prova di prassi difformi per le risposte aperte. La censura sull'anonimato è stata respinta in assenza di una violazione non irrilevante e di una concreta possibilità di alterazione dei risultati, considerati i controlli svolti alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute; quelle sulla riassegnazione dei posti vacanti carenti d'interesse per mancata allegazione di un punteggio utile; le doglianze sulle modalità formative, sulle irregolarità delle prove e sui quesiti generiche e prive di adeguato principio di prova. Il TAR ha escluso, in sede cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, ritenendo che la disciplina impugnata integri le regole sull'ammissione senza derogare ai requisiti legislativi essenziali. Ha inoltre escluso la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali e giudicato generica la censura fondata sulla direttiva 93/16/CEE. Contestualmente ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità; le stesse modalità sono autorizzate per eventuali motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso alla parte in relazione all'inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
d.m. n. 1115/2025
Introduce un meccanismo di inserimento in graduatoria per studenti con una o più sufficienze, anche mediante recupero di voti rifiutati, con collocazione in fasce differenziate e penalizzazione correlata allo scostamento dalle regole originarie.
d.m. n. 418/2025
Individua le regole originarie di accesso alla graduatoria, basate sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza recupero di voti rifiutati.
d.lgs. n. 71/2025
Prevede che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei CFU stabiliti per gli esami del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale.
legge n. 264/1999
Richiamata con riferimento alla determinazione del potenziale formativo, al fabbisogno e all'istruttoria della procedura di accesso programmato.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 71/2025
Richiamato tra le disposizioni legislative rispetto alle quali è stato acquisito il parere del CUN e che costituiscono parametro della disciplina ministeriale.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 71/2025
Richiamato tra le disposizioni legislative rispetto alle quali è stato acquisito il parere del CUN e che costituiscono parametro della disciplina ministeriale.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente; la decisione richiama l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria sulla violazione dell'anonimato.
direttiva 93/16/CEE
La censura di violazione è stata ritenuta generica e, in ogni caso, non idonea a fondare una prognosi cautelare favorevole.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, una disciplina sopravvenuta può ampliare la platea degli ammessi alla graduatoria per favorire la copertura dei posti, purché preservi la posizione di chi ha rispettato integralmente le regole originarie e ordini gli altri candidati secondo fasce coerenti con il grado di prossimità ai requisiti iniziali.
- Il bilanciamento tra tutela dell'affidamento nelle regole originarie, par condicio dei concorrenti e interesse pubblico alla copertura dei posti non è manifestamente irragionevole quando i candidati ammessi in deroga siano collocati in posizione deteriore rispetto a quelli pienamente conformi ai requisiti originari e concorrano tra loro secondo condizioni omogenee.
- La violazione delle regole sull'anonimato nelle procedure selettive produce effetti invalidanti solo quando sia non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità o l'affidabilità della selezione; la mera consegna e raccolta dei contrassegni da parte dei commissari non basta se il procedimento prevede ulteriori garanzie di custodia e rilevazione informatica tali da escludere una concreta possibilità di alterazione.
- Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono inammissibili se l'amministrazione titolare delle competenze direttamente coinvolte non è stata evocata in giudizio.
- La contestazione di posti rimasti vacanti è priva di interesse se il ricorrente non allega specificamente il possesso di un punteggio idoneo a ottenere la riassegnazione.
- Le doglianze relative a irregolarità di prove, disomogeneità valutative o quesiti erronei devono essere specifiche e accompagnate da un adeguato principio di prova; l'eventuale errore su singoli quesiti, di regola, incide sulla posizione individuale e non determina automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.
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