Sentenza del 13/01/2021 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Recupero credito d'imposta - atto impugnabile - ha natura impositiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta emesso dall'Amministrazione sostenendo la possibilità di esperire il rimedio giurisdizionale. La questione principale era se l'atto di recupero, pur non essendo espressamente elencato nell'art. 19 d.lgs. n.546/1992 tra gli atti impugnabili, possa qualificarsi come atto a contenuto impositivo e dunque essere soggetto ad impugnazione. È stata rilevata la natura di "compiuta pretesa" contenuta nell'atto, con effetti lesivi per il contribuente.
La decisione
La Corte, con Cass. Ord. n.16761/2017, ha ritenuto che l'atto di recupero del credito d'imposta sia impugnabile in quanto dotato di natura impositiva: contiene una pretesa compiuta e autonoma che incide sulla posizione giuridica del contribuente. Ne consegue che il contribuente può proporre i rimedi previsti, compresa l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. n.218/1997, oltre al ricorso davanti alla giurisdizione tributaria. In sostanza la pronuncia ha accolto la tesi che riconosce la riconducibilità dell'atto alla categoria degli atti impugnabili e ha quindi favorito la tutela giurisdizionale del contribuente.
Norme richiamate
Art. 19 d.lgs. n.546/1992
L'articolo elenca tipologie di atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; la Corte interpreta la norma in senso sostanziale: anche atti non espressamente menzionati possono essere impugnati se hanno natura impositiva e costituiscono una pretesa compiuta nei confronti del contribuente.
Art. 6 d.lgs. n.218/1997
La disposizione sull'accertamento con adesione viene indicata come strumento che il contribuente può proporre anche nel caso di atti di recupero crediti qualificati come atti impositivi, permettendo una definizione stragiudiziale della pretesa fiscale.
Cass. Ord. n.16761/2017
La pronuncia di legittimità afferma il principio secondo cui l'atto di recupero del credito d'imposta è impugnabile per la sua natura impositiva e per il fatto che contiene una pretesa compiuta nei confronti del contribuente; la decisione svolge funzione chiarificatrice rispetto alla portata dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e all'applicabilità dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- Un atto emesso dall'Amministrazione che contiene una "compiuta pretesa" nei confronti del contribuente va qualificato come atto impositivo e, indipendentemente dall'elencazione formale negli elenchi normativi, può essere impugnato davanti alla giurisdizione tributaria.
- La mancata menzione espressa in elenchi di atti impugnabili non esclude la impugnabilità di provvedimenti che incidono concretamente sulla posizione patrimoniale o giuridica del contribuente: conta la natura e gli effetti dell'atto.
- Quando l'atto di recupero è impugnabile, il contribuente ha in generale due vie conciliabili: il ricorso in sede giurisdizionale e/o l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. n.218/1997 per tentare una definizione stragiudiziale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare subito se l'atto integra una pretesa definita (calcoli, motivazione, ordine di pagamento); se sì, conviene impugnarlo nei termini e valutare l'avvio della procedura di accertamento con adesione.
- La qualificazione dell'atto come "impositivo" ha rilievo pratico: abilita rimedi processuali e amministrativi e impone all'Amministrazione di considerare il rischio di contenzioso prima di procedere al recupero.
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