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Sentenza

Sentenza n. 1883/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 266/2025 del 29.01. 2025 (R.G. n. 1505/2024), pubblicata in pari data, notificata in data 10.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente una somma di € 1.617,96, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti.

Giustizia amministrativa202600981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 266/2025, che aveva condannato il Ministero a pagare € 1.617,96, oltre rivalutazione monetaria nella misura eccedente gli interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 266/2025 del 29 gennaio 2025, notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto € 1.617,96, oltre rivalutazione monetaria nella misura eccedente gli interessi, per retribuzione professionale docenti. Ha domandato l'ordine di pagamento delle somme dovute, in linea capitale e per interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Non ha chiesto l'esecuzione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a impiegare i capitoli di spesa disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario; il commissario avrà ulteriori 60 giorni per provvedere dopo la segnalazione della ricorrente. Ha inoltre imposto, dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina commissariale, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, aggiuntiva agli interessi già riconosciuti dal titolo. Ha condannato il Ministero a € 800,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.01.2025, n. 21).

    La penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti, con funzione sanzionatoria e sollecitatoria; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o, se l'inadempimento persiste, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 31.01.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    Per il titolo giudiziale notificato dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione in forma esecutiva; nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto idonea l'attestazione di conformità all'originale e la notificazione via PEC al Ministero presso il domicilio reale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo di condanna nei confronti di un'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 deve essere decorso dalla notificazione del titolo prima della proposizione del ricorso.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e conferirgli poteri sostitutivi adeguati all'integrale esecuzione del giudicato, anche consentendogli di delegare a funzionari di articolazioni amministrative diverse e di utilizzare le risorse finanziarie disponibili secondo criteri di buona amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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