Sentenza n. 9568/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del 30.06.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, nella parte in cui afferma: “La sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 .” - delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4; e per quanto occorre possa, per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile, del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente”, in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, - del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77), nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; per la declaratoria in via cautelare; del diritto della parte ricorrente ad essere ammessa all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025; nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de quo; per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della possibilità di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero per il sostegno e di partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dal d.l. 71/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025 con cui gli è stata negata la possibilità di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, sul presupposto che tale istanza fosse stata chiusa con un precedente diniego anteriore al 1° giugno 2024. Ha inoltre contestato le FAQ ministeriali, il provvedimento presente sulla piattaforma informatica ministeriale, il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 e l'avviso ministeriale del 4 giugno 2025, deducendo la violazione della disciplina di settore, dei principi di ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare, ha sostenuto che il precedente diniego di riconoscimento era stato annullato dal giudice amministrativo e che, essendo stata disposta la riedizione del potere mediante riesame dell'istanza, la domanda di riconoscimento doveva considerarsi ancora pendente al momento della rinuncia. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'ammissione ai percorsi di specializzazione e la declaratoria di validità della rinuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025 che aveva negato la rinuncia all'istanza di riconoscimento. Il precedente diniego di riconoscimento del titolo estero era stato annullato con sentenza del TAR n. 4170/2024, che aveva anche riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza. Per effetto dell'annullamento giurisdizionale e del conseguente vincolo conformativo, l'amministrazione era tenuta a riesaminare l'affare nella sua interezza; pertanto, la domanda di riconoscimento doveva considerarsi pendente quando il ricorrente aveva presentato la rinuncia. È quindi illegittimo il diniego fondato sull'erroneo presupposto che l'istanza fosse definitivamente chiusa prima del 1° giugno 2024. La sentenza dispone l'annullamento del diniego, mentre le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione disciplina i percorsi di formazione e specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai quali il ricorrente chiedeva di accedere previa rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero.
d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disciplina è stata richiamata dall'amministrazione per negare la possibilità di rinuncia alle istanze di riconoscimento ritenute già chiuse anteriormente al 1° giugno 2024; il TAR ha escluso che tale presupposto ricorresse, in ragione dell'annullamento giurisdizionale del precedente diniego.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
Disciplina i percorsi di specializzazione per il sostegno attivati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 71/2024; la sentenza annulla il diniego ministeriale relativo alla rinuncia presentata ai fini della partecipazione a tali percorsi.
art. 5, comma 3, decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato in relazione alle modalità di espressione della rinuncia all'istanza di riconoscimento.
art. 21-septies e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
Il testo dell'epigrafe richiama genericamente la declaratoria di nullità e/o annullamento, ma la decisione definisce la controversia mediante annullamento del provvedimento di diniego senza sviluppare una specifica qualificazione del vizio ai sensi della legge n. 241/1990.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo di diniego è annullato dal giudice amministrativo con contestuale obbligo di riesame, l'istanza originaria non può essere considerata definitivamente chiusa: essa resta pendente ai fini della riedizione del potere.
- Il vincolo conformativo derivante dall'annullamento giurisdizionale impone all'amministrazione, nel riesercizio del potere, di riesaminare l'affare nella sua interezza e di conformarsi agli effetti sostanziali della pronuncia.
- È illegittimo il provvedimento che nega la rinuncia a un'istanza amministrativa sul presupposto della sua definitiva chiusura, quando il precedente diniego relativo alla medesima istanza sia stato annullato e l'amministrazione sia stata obbligata a riesaminarla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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