Ordinanza n. 748/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, DEI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL' ART. 22 DEL D.LG.VO 25.7.1998, N. 286 E DELL'ART.31 DEL D.P.R. 394/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per l'assunzione di oltre 400 lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati in favore di una delle ricorrenti ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. Le ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità delle revoche perché l'Amministrazione non avrebbe considerato la sopravvenuta successione dell'altra società nella gestione dei rapporti di lavoro cui i nulla osta si riferivano. Il Ministero ha depositato una relazione, non specificamente contestata dalle ricorrenti, secondo cui il subentro di un nuovo datore di lavoro può avvenire prima dell'emissione del nulla osta, ma non successivamente. È inoltre emerso che i datori di lavoro succedutisi erano soggetti giuridici diversi e autonomi. Le ricorrenti hanno contestato anche, implicitamente, la valutazione amministrativa relativa al numero eccessivamente elevato dei lavoratori oggetto delle assunzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, senza ravvisare, allo stato del sommario esame cautelare, elementi sufficienti a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso. In particolare, ha considerato plausibile la tesi dell'Amministrazione secondo cui il subentro di un nuovo datore di lavoro è possibile prima dell'emissione del nulla osta, ma non dopo tale emissione. Ha inoltre valorizzato il fatto che i datori di lavoro succedutisi erano soggetti giuridici diversi e autonomi. Anche la valutazione amministrativa sull'eccessivo numero di lavoratori da assumere non è apparsa affetta da manifesta irragionevolezza. Non è stata svolta una specifica valutazione sul periculum in mora, risultando decisivo il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nell'ambito della disciplina sull'impiego di lavoratori stranieri.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale fondamento regolamentare della disciplina dei nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per mancanza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In via cautelare, il subentro di un nuovo datore di lavoro nei rapporti collegati a un nulla osta al lavoro subordinato può essere considerato ammissibile prima dell'emissione del nulla osta, ma non necessariamente dopo tale emissione, secondo la disciplina applicabile e le valutazioni dell'Amministrazione.
- La successione nella posizione datoriale non può essere automaticamente riconosciuta quando i datori di lavoro succedutisi siano soggetti giuridici diversi e autonomi; tale circostanza può giustificare, in sede cautelare, il diniego della sospensione della revoca dei nulla osta.
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa sull'eccessivo numero di lavoratori oggetto delle assunzioni non è sindacabile favorevolmente quando non emerga una manifesta irragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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