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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09441/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia riguarda l’interpretazione della clausola n. 4 di un atto di risoluzione del 7 aprile 1983 relativo a un’operazione di edilizia economica e popolare: la cooperativa aveva realizzato un fabbricato su area concessa in superficie dal Comune e aveva acceso un mutuo fondiario garantito da ipoteca; il Comune aveva deliberato l’acquisto di dieci unità immobiliari e, secondo la cooperativa, aveva ritardato il pagamento dell’anticipo del prezzo e poi trattenuto il saldo sostenendo che prima dovesse essere documentata l’estinzione del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca. La cooperativa chiedeva il risarcimento del danno per il ritardato pagamento dell’anticipo, per il mancato pagamento del saldo e per la differenza tra prezzo pattuito e canoni corrisposti per la detenzione anticipata degli immobili. Il Comune, oltre a resistere alle domande della cooperativa, proponeva autonoma domanda risarcitoria per la mancata estinzione e cancellazione dei gravami ipotecari. Dopo il primo giudizio di cassazione, il rinvio era stato disposto per correggere l’interpretazione della clausola contrattuale alla luce dei criteri degli artt. 1362 ss. c.c. Nel nuovo ricorso il Comune censurava: 1) la presunta violazione dell’art. 384 c.p.c. e il vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di rinvio avesse aderito a un preteso risultato interpretativo imposto dalla Cassazione senza svolgere un’autonoma ermeneutica; 2) la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, in particolare del comportamento complessivo delle parti anche successivo, lamentando che non fosse stato valorizzato il fatto che la cooperativa non aveva estinto il mutuo neppure dopo l’acconto; 3) l’omessa pronuncia e la violazione del giudicato interno, perché la domanda risarcitoria del Comune sarebbe stata già coperta da giudicato nella precedente fase di merito e non riesaminabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione apparente e sulla violazione dell’art. 384 c.p.c., osservando che il giudice di rinvio si era effettivamente attenuto ai principi enunciati nella sentenza rescindente e aveva dato conto del percorso logico seguito, interpretando la clausola contrattuale in modo sistematico e coerente con la comune intenzione delle parti. Ha dichiarato inammissibile, nella sostanza, la censura relativa alla violazione delle norme ermeneutiche, perché il ricorrente si era limitato a proporre una diversa lettura delle clausole, senza indicare una specifica violazione dei canoni legali. Ha poi escluso l’omessa pronuncia e la lesione del giudicato, rilevando che la statuizione di rinvio aveva implicitamente respinto la domanda del Comune, essendo incompatibile con l’accoglimento della pretesa della cooperativa: non potevano coesistere, in base alla medesima clausola, l’inadempimento del Comune nel pagamento del saldo e la risarcibilità del comportamento della cooperativa per mancata cancellazione dell’ipoteca. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo processuale per denunciare nullità della sentenza e vizi di omessa pronuncia o motivazione apparente nei casi consentiti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nei casi di annullamento per errore di diritto, resta fermo l’accertamento dei fatti già compiuto nei limiti del decisum rescindente.

  • art. 1362 c.c.

    Nell’interpretazione del contratto il dato letterale non è assoluto: va coordinato con il criterio logico-sistematico e con la comune intenzione delle parti.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    La clausola ambigua va letta nel contesto complessivo del regolamento negoziale e secondo un’interpretazione coerente con buona fede, conservazione del contratto e effettiva volontà dei contraenti.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda o dell’eccezione sia desumibile implicitamente dalla decisione adottata sul merito, se logicamente incompatibile con la tesi del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del contratto il criterio letterale non ha valore assoluto: quando la clausola è ambigua, il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti coordinando tutte le clausole e considerando il comportamento complessivo, anche successivo, delle parti.
  • In sede di legittimità l’interpretazione negoziale è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente; non è invece consentito sollecitare una semplice rivalutazione del significato del testo contrattuale o degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • Il giudice di rinvio, quando la cassazione abbia censurato l’interpretazione di una clausola contrattuale, deve riesaminare la questione nel perimetro indicato dal giudice di legittimità, ma può dare una nuova motivazione coerente con il principio di diritto enunciato.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta un dissenso sulla sufficienza o persuasività del ragionamento del giudice.
  • L’omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata sul merito implica necessariamente il rigetto della domanda o dell’eccezione dedotta, anche quando il giudice non la esamini espressamente.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e logicamente indipendenti della decisione; una questione meramente strumentale o una diversa argomentazione giuridica non impediscono al giudice dell’impugnazione di riesaminare la statuizione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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