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Sentenza

Sentenza n. 12886/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di -OMISSIS-, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in -OMISSIS-, presso l’Università “-OMISSIS-, -OMISSIS- il -OMISSIS-, denominato “-OMISSIS-”, presentata al fine di esercitare la professione di -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali; nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a.; nonché, per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente;

Giustizia amministrativa202603203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo professionale conseguito all'estero

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La ricorrente ha presentato al Ministero della Salute un'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all'estero, ai fini dell'esercizio in Italia della relativa professione, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Non avendo ricevuto riscontro entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha riferito di avere avviato l'istruttoria, inizialmente richiedendo un'integrazione documentale, e di aver poi concluso il procedimento con un decreto di riconoscimento del titolo subordinato al superamento di una prova attitudinale. La ricorrente ha riconosciuto che il provvedimento soddisfaceva il proprio interesse, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese per il ritardo nell'avvio dell'istruttoria e nella conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il provvedimento adottato autonomamente dal Ministero nel corso del giudizio avesse fatto venir meno l'inerzia e avesse integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente, come richiesto dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'Amministrazione, con un provvedimento sopravvenuto, attribuisce in via amministrativa il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Pur definendo il giudizio con tale statuizione, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando il superamento dei termini normativi per l'avvio dell'istruttoria e per l'adozione del provvedimento, e ha condannato il Ministero della Salute al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Il termine normativo per la definizione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non è stato rispettato dall'Amministrazione; il suo superamento ha giustificato la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 117 c.p.a.

    ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna ex art. 30 e 31 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'Amministrazione, senza che sia pronunciata una condanna risarcitoria.

  • art. 31 c.p.a.

    eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e di condanna alla conclusione del procedimento; la relativa pronuncia è divenuta superflua per l'adozione del provvedimento amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    Consente di definire il giudizio quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e rende inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si configura quando l'Amministrazione adotta autonomamente, nel corso del processo, un provvedimento che elimina l'inerzia e realizza integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, attribuendogli il bene della vita richiesto.
  • L'adozione di un provvedimento amministrativo sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere se non soddisfa pienamente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio; in tal caso la prosecuzione del processo resta necessaria.
  • Quando il procedimento amministrativo viene definito tardivamente nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice può regolare le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale e porle a carico dell'Amministrazione che abbia violato i termini normativamente prescritti.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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