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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 3442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Liquidazione imposte - Motivazione - Obbligo - Assolvimento - Contestazioni - Onere probatorio - Incombenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. È stata ritenuta sufficiente la motivazione della cartella fondata sul richiamo alla dichiarazione del contribuente, senza necessità di ulteriori specificazioni da parte dell'Ufficio. Il contribuente, non avendo assolto l'onere di provare l'avvenuto pagamento, è rimasto soccombente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per la mera liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati dal contribuente nella propria dichiarazione. Il contribuente contestava, in sostanza, la pretesa tributaria e l'adeguatezza della motivazione della cartella, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto fornire indicazioni più specifiche. La decisione ha ritenuto che, trattandosi di dati già conosciuti dal contribuente perché da lui stesso dichiarati, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione. Spettava invece al contribuente dimostrare se e in quale misura avesse effettuato i versamenti asseritamente omessi.

Norme richiamate

  • Norme in materia di motivazione degli atti tributari e cartelle di pagamento

    Quando la cartella deriva dalla mera liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione del contribuente, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente a motivare l'atto, poiché il contribuente conosce già gli elementi posti a fondamento della pretesa.

  • Principi generali sull'onere della prova nel processo tributario

    Chi contesta l'omesso o parziale versamento deve provare i fatti posti a fondamento della contestazione, dimostrando se e in quale misura i pagamenti siano stati effettuati.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata o dal controllo dei dati dichiarati, la motivazione può essere considerata sufficiente anche mediante il semplice rinvio alla dichiarazione, se il contribuente è in grado di comprendere l'origine della pretesa.
  • La contestazione della cartella non è di per sé sufficiente: il contribuente che sostiene di aver pagato deve produrre ricevute, quietanze, deleghe di pagamento o altra documentazione idonea.
  • L'Ufficio non deve normalmente ricostruire analiticamente dati già forniti dal contribuente, salvo che la pretesa introduca elementi nuovi, rettifiche non desumibili dalla dichiarazione o calcoli non intelligibili.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra contestazioni sulla validità formale della motivazione e contestazioni sull'effettivo pagamento: nel primo caso rileva la comprensibilità del rinvio alla dichiarazione, nel secondo la prova documentale dei versamenti.

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