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Sentenza

Sentenza del 16/11/2015 n. 9234 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Attività finanziarie detenute all'estero - Mancata compilazione del quadro RW - Presunzione ex art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009. Sebbene qualificabile come disposizione procedurale, essa produce effetti sostanziali sulla determinazione del reddito imponibile. La sua applicazione retroattiva lederebbe l'affidamento e il diritto di difesa del contribuente e violerebbe il principio di irretroattività delle norme tributarie.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la mancata indicazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, di attività finanziarie detenute all'estero. L'Amministrazione finanziaria aveva applicato la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione. Il contribuente contestava l'applicazione di tale presunzione alle annualità anteriori all'entrata in vigore della norma.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La presunzione incide sostanzialmente sulla determinazione del reddito e non può quindi essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 3, commi 1 e 2, legge n. 212/2000

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

    Il principio di irretroattività impedisce di utilizzare una presunzione fiscale introdotta successivamente per accertare annualità precedenti, soprattutto quando essa aggrava la posizione probatoria e reddituale del contribuente.

Massime di principio

  • Una presunzione fiscale che incide sulla quantificazione del reddito o sull'onere della prova non può essere applicata retroattivamente, anche se formalmente qualificata come norma procedurale.
  • Per accertamenti relativi ad attività estere non dichiarate, occorre verificare la data di entrata in vigore della presunzione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
  • La mancata compilazione del quadro RW può costituire violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, ma non consente automaticamente di applicare presunzioni sostanziali introdotte dopo il periodo d'imposta contestato.
  • In caso di successione normativa, il contribuente può opporsi all'applicazione retroattiva di disposizioni che aggravino la sua posizione, richiamando l'affidamento, il diritto di difesa e il principio di irretroattività tributaria.
  • La decisione non esclude necessariamente ogni accertamento sulle attività estere, ma impedisce che, per le annualità anteriori, l'accertamento sia fondato sulla specifica presunzione introdotta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009.

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