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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 1902 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Intimazione di pagamento - Trasmissione atti a mezzo pec- Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo l'invalidità della sua notificazione via PEC. In particolare, ha contestato l'utilizzo di un allegato in formato PDF anziché in formato P7M, ritenendo che il PDF fosse facilmente manipolabile e non garantisse l'autenticità e l'integrità dell'atto. Ha quindi chiesto di dichiarare la nullità insanabile della notifica. L'Ufficio ha replicato che l'atto era stato generato e trasmesso secondo la procedura prevista, sottoscritto digitalmente dal funzionario e, comunque, che la contribuente aveva avuto piena conoscenza dell'atto, con conseguente sanatoria di eventuali vizi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento. Il Collegio ha deciso la controversia valorizzando il principio della ragione più liquida: poiché l'atto aveva raggiunto il suo scopo e la contribuente ne aveva avuto piena e completa conoscenza, ogni questione relativa alla natura e alle caratteristiche del mezzo di trasmissione, incluso il formato PDF dell'allegato, è stata ritenuta irrilevante. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre agli eventuali oneri accessori.

Norme richiamate

  • Art. 156 codice di procedura civile

    Il vizio della notificazione non può essere pronunciato se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la possibilità concreta di esercitare il diritto di difesa possono sanare eventuali vizi della notificazione. Nel caso esaminato, la Commissione ha ritenuto assorbente il fatto che l'intimazione fosse stata conosciuta dalla contribuente.

  • Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    La parte resistente ha invocato la tardività e l'inammissibilità in appello delle nuove questioni relative all'estensione PDF dell'allegato PEC. La decisione, tuttavia, non si è fondata principalmente su tale profilo, avendo il Collegio definito la controversia sulla base del raggiungimento dello scopo della notificazione.

Massime di principio

  • Quando un atto notificato presenta possibili irregolarità formali, occorre verificare innanzitutto se il destinatario ne abbia avuto effettiva e completa conoscenza e se abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Ai sensi dell'art. 156 c.p.c., il raggiungimento dello scopo può sanare i vizi della notificazione, rendendo non decisiva la contestazione del formato o del mezzo tecnico utilizzato per la trasmissione.
  • La contestazione del solo formato informatico dell'allegato, come PDF anziché P7M, può risultare insufficiente se l'atto è riconducibile al mittente, è stato trasmesso tramite PEC e il destinatario ne ha concretamente compreso il contenuto.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina necessariamente ogni possibile contestazione relativa all'autenticità o all'integrità dell'atto: tali profili devono essere allegati e dimostrati in concreto, soprattutto quando abbiano inciso effettivamente sul diritto di difesa.
  • In appello, nuove eccezioni o domande non formulate tempestivamente in primo grado possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.

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