Ordinanza n. 428/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/5584, adottata nella seduta del 30 dicembre 2025, pubblicata sul BURL n. 2 suppl. dell’8 gennaio 2026, avente ad oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 APRILE 2014, N. 2 ‘REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI’, PUBBLICATO SUL BURL N. 15, SUPPL. DEL 11 APRILE 2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)”, nella parte in cui, apportando modifiche al citato Regolamento Regionale dell’8 aprile 2014, reca una disciplina restrittiva in merito all’acquisizione e all’organizzazione del servizio taxi presso gli scali aeroportuali della Regione Lombardia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/5584 del 30 dicembre 2025, recante modifiche al regolamento regionale del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi, nella parte relativa alla disciplina restrittiva dell’acquisizione e organizzazione del servizio taxi presso gli scali aeroportuali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione regionale che modifica il regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi, contestandola nella parte in cui introduce una disciplina ritenuta restrittiva in materia di acquisizione e organizzazione del servizio taxi presso gli aeroporti lombardi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della complessità delle questioni prospettate e della domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso presenti profili di complessità non suscettibili di essere esaminati compiutamente nella fase cautelare sommaria. Ha inoltre escluso, nelle more della decisione di merito, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché i ricorrenti continuano comunque a esercitare la propria attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni dedotte. L’ordinanza non definisce il merito dell’azione di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la necessità della sospensione in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e in considerazione della complessità dell’esame richiesto.
Regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2
È l’atto regolamentare regionale oggetto delle modifiche introdotte dalla deliberazione impugnata; l’ordinanza non interpreta nel merito le sue disposizioni.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la complessità delle questioni giuridiche dedotte può giustificare il mancato esame sommario dei profili di merito, senza anticipare la decisione sull’azione di annullamento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, nelle more della decisione di merito, non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente.
- La perdurante possibilità di esercitare l’attività interessata dal provvedimento impugnato costituisce elemento rilevante per escludere il periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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