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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12638/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il curatore di un fallimento ha agito per la revocatoria fallimentare di alcuni pagamenti eseguiti, nel periodo sospetto, dalla società poi fallita in favore della società che gestiva l’aeroporto, aventi ad oggetto diritti aeroportuali e addizionali comunali sui diritti di imbarco. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, escludendo la revocabilità dei pagamenti relativi alle addizionali comunali e anticipando la data di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell’accipiens. La società aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata applicazione dell’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei "termini d’uso", sostenendo che i ritardi reiterati e tollerati avrebbero integrato una prassi idonea a rendere tempestivi i pagamenti; 2) erronea valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, contestando l’uso di ritardi, solleciti, bilanci e sospensione della licenza come indizi, oltre alla rilevanza degli artt. 1176, 1227 c.c. e della disciplina di settore; 3) pretesa esclusione dalla revocatoria in ragione della posizione del gestore aeroportuale, obbligato a contrarre e privo di piena autotutela, invocando gli artt. 1460, 1461 c.c. e l’art. 802 cod. nav.; 4) invocata applicabilità dell’esenzione ex art. 89 d.P.R. 602/1973, assumendo la natura tributaria dei diritti aeroportuali. La ricorrente ha inoltre sollecitato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 39-bis d.l. 159/2007 e sull’art. 67 l.fall.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l’esenzione per i pagamenti eseguiti nei "termini d’uso" non copre i meri pagamenti tardivi, salvo che una prassi sopravvenuta e condivisa abbia trasformato il ritardo in modalità ordinaria e quindi tempestiva di adempimento; nel caso concreto la corte territoriale aveva escluso tale prassi sulla base dei solleciti reiterati e perentori del creditore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure attingevano valutazioni di merito sulla prova della effettiva conoscenza dell’insolvenza, già correttamente enunciata dalla corte d’appello come requisito di conoscenza effettiva e non meramente potenziale; ha inoltre precisato che eventuali doveri di diligenza o di informazione del creditore sono irrilevanti, poiché la revocatoria non sanziona una colpa informativa ma mira a ripristinare la par condicio. Ha respinto il terzo motivo, affermando che, anche dopo la modifica dell’art. 802 cod. nav., i pagamenti di diritti e tariffe al gestore aeroportuale restano revocabili se sussistono i presupposti di legge, poiché la disciplina della revocatoria guarda al momento del pagamento e non alla struttura originaria del rapporto o alla possibilità di autotutela del creditore; la mancanza di un potere pieno di sospensione non comporta una implicita esenzione. Ha infine respinto il quarto motivo, escludendo che i diritti aeroportuali rientrino nell’esenzione dell’art. 89 d.P.R. 602/1973, perché la loro natura non è tributaria secondo l’art. 39-bis d.l. 159/2007, come interpretato e chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, e comunque l’esenzione ivi prevista riguarda specificamente le imposte. Le questioni di costituzionalità sollevate sono state ritenute manifestamente infondate. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello stato di insolvenza

    Per la revocatoria dei pagamenti di debiti scaduti il curatore deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore al momento del pagamento.

  • art. 67, comma 3, lett. a, legge fallimentare

    pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso

    L’esenzione opera solo se i pagamenti sono realmente eseguiti nei termini d’uso; il semplice ritardo reiterato non basta, salvo che una prassi condivisa abbia modificato i termini di adempimento rendendo il pagamento tempestivo.

  • art. 1460 c.c.

    La sua eventuale non praticabilità nel rapporto non comporta, di per sé, un’esenzione implicita dalla revocatoria dei pagamenti ricevuti.

  • art. 1461 c.c.

    L’eventuale impossibilità di sospendere la prestazione per pericolo di insolvenza non esclude la revocabilità del pagamento, poiché la revocatoria tutela la par condicio e si valuta al momento del pagamento.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Le censure sul dovere di diligenza del creditore sono irrilevanti se la decisione di merito si fonda sulla prova della conoscenza effettiva dell’insolvenza.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La norma è richiamata in via contestativa ma ritenuta inconferente rispetto alla revocatoria, che non opera come sanzione per mancata attivazione del creditore.

  • art. 802 cod. nav.

    il gestore aeroportuale può segnalare all’ENAC il mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe

    Anche dopo la riforma, la norma non introduce un’esenzione dalla revocatoria; al più consente al gestore di attivare la procedura amministrativa per il divieto di partenza.

  • art. 89 d.P.R. n. 602/1973

    L’esenzione da revocatoria non è applicabile ai diritti aeroportuali, perché la disposizione riguarda le imposte e non tali corrispettivi.

  • art. 39-bis d.l. n. 159/2007

    dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria

    Per i diritti aeroportuali la norma è interpretativa e vincolante nel senso della natura non tributaria; la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato altre voci, non i diritti aeroportuali.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata, poiché la scelta delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria rientra nella discrezionalità legislativa.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura costituzionale, ma ritenuto non idoneo a imporre un’esenzione non prevista dal legislatore.

  • art. 41 Cost.

    La tutela della libertà d’impresa non comporta automaticamente un’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti ricevuti in stato di insolvenza.

  • art. 119 Cost.

    Il richiamo costituzionale non incide sulla disciplina della revocatoria dei diritti aeroportuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la rubrica formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei "termini d’uso" richiede che il pagamento sia divenuto, per prassi condivisa tra le parti, il nuovo adempimento tempestivo; il mero ritardo abituale, anche se tollerato, non basta.
  • La prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens deve essere effettiva e va valutata al momento del pagamento; non è sufficiente contestare una pretesa negligenza informativa del creditore.
  • La revocatoria fallimentare è uno strumento di ripristino della par condicio creditorum e non una sanzione per la mancata attivazione di rimedi di autotutela contrattuale.
  • L’eventuale impossibilità, per una parte in posizione di obbligo legale a contrarre o di servizio regolato, di rifiutare la prestazione o di sospenderla non determina di per sé un’esenzione implicita dalla revocatoria dei pagamenti ricevuti.
  • Ai fini della revocatoria rilevano i presupposti esistenti al momento del pagamento; l’origine del credito, la data della controprestazione o la struttura regolatoria del rapporto non valgono a escludere la revocabilità se il pagamento è avvenuto nel periodo sospetto con conoscenza dell’insolvenza.
  • Le ipotesi di esenzione dalla revocatoria sono di stretta interpretazione e rientrano nella discrezionalità del legislatore; non possono essere estese in via analogica a categorie di pagamenti non espressamente previste.
  • I diritti aeroportuali hanno natura non tributaria e non sono sottratti alla revocatoria dall’esenzione prevista per le imposte nel d.P.R. n. 602/1973.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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