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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/223

Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Normativa europea32024R0223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno alcune misure urgenti già previste dal regolamento (UE) 2022/2577 per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in un contesto di persistenti rischi per sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia. Interviene su priorità nei procedimenti, soluzioni alternative, misure compensative Natura 2000, revisione della potenza e termini autorizzativi per specifiche zone dedicate. La disciplina resta temporanea e si coordina con la direttiva (UE) 2023/2413, che ha introdotto un quadro permanente ma con recepimento pieno solo successivo.

Proroga e limitata modifica del regime temporaneo UE che accelera le autorizzazioni per alcuni progetti di energia rinnovabile e di rete, fino al 30 giugno 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel periodo di applicazione del regolamento, con salvezza delle disposizioni nazionali che prevedano termini più brevi rispetto a quelli dell’articolo 5, paragrafo 1. Riguarda in particolare progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la relativa connessione alla rete, l’infrastruttura di rete necessaria per integrare le rinnovabili nel sistema elettrico e, nei limiti previsti, la revisione della potenza degli impianti esistenti. Le misure prorogate operano come disciplina temporanea e si applicano fino al 30 giugno 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 1° luglio 2024, mentre la nuova disposizione dell’articolo 1, punto 3), si applica dalla data di entrata in vigore.

Proroga del quadro temporaneo per l’accelerazione delle energie rinnovabili

Il regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2022/2577, prorogando alcune misure emergenziali dirette ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. La scelta è motivata dal persistere di un contesto energetico instabile, con rischi per l’approvvigionamento, volatilità dei prezzi e necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dal gas russo.

Il legislatore unionale sottolinea che la direttiva (UE) 2023/2413 ha introdotto un quadro permanente di più lungo periodo, ma non ha replicato tutte le misure straordinarie del regolamento 2022/2577. Da qui l’esigenza di una proroga limitata nel tempo di alcune disposizioni ritenute più efficaci per accelerare immediatamente le autorizzazioni.

Ambito di applicazione e coordinamento con il diritto UE vigente

Il regolamento si applica alle procedure autorizzative avviate durante il periodo di validità della disciplina e lascia impregiudicate le norme nazionali che stabiliscono termini più brevi rispetto al termine di sei mesi previsto per alcune fattispecie dall’articolo 5, paragrafo 1. La proroga riguarda progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le relative connessioni alla rete, l’infrastruttura di rete necessaria per integrare tali fonti nel sistema elettrico e, in modo specifico, la revisione della potenza degli impianti esistenti.

Il regolamento si coordina con la direttiva (UE) 2023/2413 e con la direttiva (UE) 2018/2001, evitando di sovrapporsi integralmente al regime permanente introdotto da tali atti. Le misure prorogate restano comunque temporanee e sono destinate a cessare il 30 giugno 2025.

Priorità nella pianificazione e autorizzazione

L’articolo 3, paragrafo 2, è riscritto per rafforzare l’obbligo degli Stati membri di accordare priorità, nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete quando i progetti siano riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente.

La priorità opera anche rispetto alla protezione delle specie, ma solo a condizione che:

  • siano adottate adeguate misure di conservazione;
  • tali misure contribuiscano al mantenimento o al ripristino delle popolazioni di specie in uno stato di conservazione soddisfacente;
  • siano rese disponibili risorse finanziarie e aree sufficienti.

Assenza di soluzioni alternative soddisfacenti

Con l’inserimento dell’articolo 3 bis, il regolamento precisa come va valutata la condizione dell’assenza di soluzioni alternative soddisfacenti ai fini delle deroghe previste dalla direttiva 92/43/CEE, dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2009/147/CE.

Per i progetti di impianti di produzione da fonti rinnovabili e per la relativa connessione alla rete, la condizione può considerarsi soddisfatta se non esistono alternative in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto, in particolare:

  • sviluppando la stessa capacità di energia rinnovabile;
  • attraverso la stessa tecnologia energetica;
  • in tempi identici o analoghi;
  • senza costi significativamente più elevati.

Per i progetti di infrastruttura di rete necessari all’integrazione delle rinnovabili, il criterio è analogo, ma centrato sul conseguimento dello stesso obiettivo in tempi identici o analoghi e senza costi significativamente più elevati.

Misure compensative per siti Natura 2000

L’articolo 3 bis disciplina anche l’attuazione delle misure compensative relative ai progetti che incidono su siti tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri possono consentire che tali misure siano adottate parallelamente all’attuazione del progetto, a condizione che non vi siano prove evidenti di un pregiudizio irreversibile ai processi ecologici essenziali del sito prima dell’introduzione delle compensazioni e che non sia compromessa la coerenza globale della rete Natura 2000.

È inoltre ammesso che le misure compensative siano adattate nel tempo, in funzione degli effetti negativi previsti nel breve, medio o lungo periodo.

Revisione della potenza: termine accelerato e ambito ristretto

L’articolo 5, paragrafo 1, viene sostituito per confermare un termine massimo di sei mesi per la procedura autorizzativa di revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile ubicati nella zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete di cui all’articolo 6. Il termine comprende anche le autorizzazioni necessarie per l’ammodernamento delle opere di connessione alla rete e le eventuali valutazioni di impatto ambientale previste dalla normativa applicabile.

La proroga è collegata a una precisa delimitazione territoriale: il termine accelerato si applica alle zone individuate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, in coerenza con la successiva distinzione tra zone di accelerazione e zone ordinarie introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Computo dei termini nella revisione della potenza

L’articolo 8 è riscritto per escludere dal computo del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alcuni periodi specifici, salvo che coincidano con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa.

Non si conteggiano:

  • il periodo durante il quale gli impianti, le connessioni alla rete e l’infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la potenza è riveduta;
  • il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire stabilità, affidabilità e sicurezza della rete.

Durata della proroga e applicazione nel tempo

L’articolo 10, come modificato, stabilisce che le principali disposizioni prorogate si applicano fino al 30 giugno 2025. Il regolamento, nel suo complesso, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2024.

Fa eccezione l’articolo 1, punto 3), relativo al nuovo articolo 3 bis, che si applica già dalla data di entrata in vigore. Questa scelta assicura continuità normativa e consente di evitare interruzioni nell’uso delle misure di accelerazione mentre gli Stati membri completano il passaggio al quadro permanente previsto dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Disposizioni principali

Proroga del quadro temporaneo

L’atto modifica il regolamento (UE) 2022/2577 prorogando fino al 30 giugno 2025 l’applicazione di alcune sue disposizioni chiave, per evitare un vuoto regolatorio tra la scadenza del regime emergenziale e il pieno recepimento delle nuove norme della direttiva (UE) 2023/2413.

Ambito temporale e procedurale

Il regolamento si applica alle procedure autorizzative avviate durante il periodo di validità della disciplina; resta ferma la possibilità per gli Stati membri di applicare termini nazionali più brevi di quelli previsti dall’articolo 5, paragrafo 1.

Priorità ai progetti di rinnovabili

L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito per imporre agli Stati membri, nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, di accordare priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete quando i progetti siano riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente; per la tutela delle specie, ciò vale solo se sono adottate misure di conservazione adeguate, con risorse finanziarie e aree sufficienti.

Nozione di soluzioni alternative soddisfacenti

È inserito l’articolo 3 bis, che specifica come valutare l’assenza di soluzioni alternative soddisfacenti ai fini delle deroghe previste dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE: le alternative vanno considerate soddisfacenti solo se consentono di raggiungere lo stesso obiettivo in tempi identici o analoghi e senza costi significativamente più elevati; per i progetti di rinnovabili si fa riferimento anche alla stessa tecnologia energetica e alla medesima capacità.

Misure compensative Natura 2000

L’articolo 3 bis consente, per i progetti di rinnovabili e di rete necessari all’integrazione delle rinnovabili, che le misure compensative ex articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE siano attuate parallelamente al progetto, salvo prova evidente di pregiudizio irreversibile dei processi ecologici essenziali o della coerenza globale della rete Natura 2000 prima delle compensazioni; è anche ammesso l’adattamento nel tempo delle misure compensative.

Revisione della potenza negli ambiti dedicati

L’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito prevedendo che, se la revisione della potenza comporta un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per i progetti ubicati nella zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete di cui all’articolo 6 non superi sei mesi, incluse le valutazioni di impatto ambientale richieste.

Sospensione dei termini non computabili

L’articolo 8 è riscritto per chiarire quali periodi non si computano nel termine di sei mesi: il periodo di costruzione o di revisione della potenza degli impianti e delle connessioni alla rete, e il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per stabilità, affidabilità e sicurezza del sistema.

Durata finale delle misure prorogate

L’articolo 10 è integrato prevedendo che l’articolo 1, l’articolo 2, punto 1, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 3 bis, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6 e l’articolo 8 si applichino fino al 30 giugno 2025.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; si applica dal 1° luglio 2024, salvo l’articolo 1, punto 3), che si applica dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieenergiafonti rinnovabiliautorizzazioni amministrativeambientereti energetiche

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