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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01865/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, pari a euro 32.821,00, emesso in relazione a un decreto ingiuntivo e a un preliminare di vendita del 27/11/2010 ivi enunciato. Il giudice tributario di appello ha annullato l'avviso accogliendo l'impugnazione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il debitore ingiunto fosse tenuto solidalmente al pagamento dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il termine di decadenza per la pretesa tributaria dovesse decorrere dal deposito/proposizione in giudizio dell'atto, e non dalla data in cui la scrittura privata avrebbe dovuto essere registrata. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel testo dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 applicabile ratione temporis, per la registrazione del decreto ingiuntivo è obbligato al pagamento esclusivamente il creditore che ha richiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, non anche il debitore ingiunto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, per la scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso e non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione decorre dal giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta; la produzione o il deposito in giudizio del documento non integra, ai fini dell'art. 76, il caso d'uso di cui all'art. 6 d.P.R. 131/1986. La Corte ha quindi confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    "Oltre ai pubblici ufficiali ... sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti ... e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633 ... del codice di procedura civile"

    Nel testo previgente, l'obbligazione per l'imposta di registro del decreto ingiuntivo grava esclusivamente sul creditore che ha richiesto il provvedimento monitorio, senza solidarietà con il debitore ingiunto.

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    "L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ... non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ... avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione"

    Per gli atti non registrati il termine decadenziale quinquennale decorre dalla data in cui la registrazione doveva essere richiesta; la norma è di stretta interpretazione e non consente estensioni analogiche.

  • art. 6 d.P.R. n. 131/1986

    "Si ha caso d'uso quando un atto si deposita ... presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative ... salvo che ... sia obbligatorio per legge o regolamento"

    Il deposito in cancelleria nel contenzioso civile non integra di per sé il caso d'uso; il caso d'uso richiede un deposito funzionale ad attività amministrative e non imposto da obbligo di legge o regolamento.

  • art. 633 c.p.c.

    È il presupposto del decreto ingiuntivo richiamato dall'art. 57 d.P.R. 131/1986 per individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando la prenotazione a debito.

  • art. 24 Cost.

    La lettura dell'art. 6 d.P.R. 131/1986 è valorizzata in senso conforme al diritto di difesa, per evitare che l'imposta sul deposito ostacoli l'esercizio della tutela giudiziale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sul decreto ingiuntivo, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, secondo la disciplina previgente dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, è il solo creditore istante che ha richiesto e ottenuto il provvedimento, non il debitore ingiunto.
  • Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, il termine quinquennale di decadenza dell'Amministrazione decorre dalla data in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta, non dal successivo deposito o utilizzo processuale del documento, salvo le specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • La nozione di caso d'uso ai fini dell'imposta di registro va interpretata in modo restrittivo: il mero deposito di un documento in un giudizio contenzioso non è sufficiente, se manca il presupposto normativo del deposito presso cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative e non vi è un obbligo di legge o regolamento.
  • Le norme sulla decadenza tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
  • L'interpretazione delle disposizioni tributarie sul deposito degli atti deve essere coordinata con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, evitando letture che rendano eccessivamente oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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