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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10440/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emersa l'anticipazione dell'udienza rispetto alla data fissata e comunicata, che integra una nullità assoluta equivalendo ad omessa citazione e lesione del diritto di difesa. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rimesso per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (veicolo e rifiuti) emesso il 2/08/2024 per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa perche l'udienza di trattazione del riesame, fissata e comunicata per il 11/09/2024 ore 10:00 tramite PEC, era stata invece tenuta il 10/09/2024, impedendo la presenza e l'esercizio del contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 256

    Norma penale richiamata per descrivere il fatto-reato (gestione/abbandono di rifiuti) che ha giustificato il sequestro preventivo oggetto di riesame

  • Cod. proc. pen., art. 324

    Riferita alla disciplina delle nullità e alla tutela del contraddittorio; la Corte ha interpretato l'anticipazione dell'udienza come nullità assoluta equivalente all'omessa citazione, con conseguente annullamento del provvedimento viziato

  • Cod. proc. pen., art. 127

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la censura riguarda la correttezza procedurale e la necessità di decisioni adeguatamente motivate quando vi sono profili che incidono sul diritto di difesa

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma processuale richiamata per delimitare i termini del motivo di ricorso in Cassazione; il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti

  • Giurisprudenza, Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017 (Rv. 271343 - 01)

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui l'anticipazione dell'udienza anche rispetto all'ora fissata configura nullità assoluta e lesione del diritto di difesa

Massime di principio

  • L'anticipazione dell'udienza rispetto alla data comunicata alle parti integra una nullità assoluta, poiché impedisce l'esercizio del contraddittorio e equivale ad omessa citazione
  • Quando la notificazione indicante la data di comparizione è provata (es. PEC), l'effettiva tenuta dell'udienza in data diversa costituisce un vizio procedurale grave che giustifica l'annullamento e il rinvio del provvedimento
  • Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio prevalgono su questioni meramente procedurali: la Corte annulla il provvedimento quando la presenza della parte è impedita per causa imputabile all'autorità giudicante
  • In casi analoghi il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, non la semplice riforma senza restituzione alle parti
  • Per tutelarsi, le parti devono conservare e produrre le prove della comunicazione (PEC, decreti di fissazione, ricevute) e, alla scoperta dell'anticipazione, tempestivamente eccepire la nullità e richiedere il rimedio processuale

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